Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca (PhD)
A conclusione del ciclo di dottorato si consegue il titolo di Dottore di ricerca (PhD) a seguito della discussione pubblica di una tesi dottorale che presenti contenuti scientifici originali e risultati di ricerca rilevanti. La tesi può essere redatta in lingua straniera previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
Deposito della tesi
Successivamente alla positiva valutazione del 3° anno da parte del Collegio dei docenti, i candidati sono tenuti a depositare i seguenti documenti:
- Declaratoria relativa alla tesi di dottorato e al deposito nell'archivio open access di Ateneo IRIS U-Pad. Il deposito consente la contemporanea trasmissione alle biblioteche nazionali di Roma e Firenze: vedi le linee guida CRUI sul deposito Open Access;
la tesi, in un unico file formato .pdf;
gli abstract della tesi in lingua Italiana e in lingua Inglese (ciascuno di max 8000 caratteri spazi inclusi), in formato .doc o .txt;
una relazione sulle attività svolte nel triennio e sulle eventuali pubblicazioni (file formato .pdf).
I dottorandi sono inoltre tenuti al pagamento della tassa prevista per il conseguimento del titolo (pari a € 85,00), il cui avviso Pago PA è reso disponbile nella sezione Pagamenti della propria area riservata del sito https://studenti.unimc.it.
Ammissione della tesi alla discussione pubblica
Il procedimento per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca è suddiviso in due fasi di valutazione:
la prima in capo a valutatori esterni, in numero di due per ciascuna tesi dottorale, designati dal Collegio dei docenti, chiamati a valutare preliminarmente l’elaborato scientifico con giudizio di ammissibilità o non ammissibilità alla discussione pubblica; nel caso di giudizio negativo, la discussione è rinviata e la tesi deve essere revisionata secondo le indicazioni dei valutatori cui dovrà essere nuovamente sottoposta prima della discussione pubblica;
la seconda in capo alla Commissione d’esame finale innanzi alla quale si svolge la discussione pubblica.
Le sessioni d'esame sono annuali e prevedono appelli ordinari, per i dottorandi la cui tesi è stata valutata immediatamente ammissibile alla discussione pubblica, appelli straordinari, nel caso invece di rinvio da parte dei valutatori esterni, da espletarsi entro sei mesi dalla data dell'appello ordinario. Sono previsti inoltre specifici appelli d'esame per i dottorandi che conseguono il dippio titolo con un'università estera, a seguito di co-tutela di tesi.
Commissioni esame finale
Le commissioni giudicatrici degli esami finali di dottorato sono nominate con decreto del Rettore su proposta del Collegio dei docenti del corso di dottorato, designati per competenza disciplinare, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato.
L'ufficio trasmette il Decreto Rettorale di nomina ai componenti la commissione d’esame, unitamente ai materiali relativi ai candidati: la tesi in formato .pdf e i giudizi dei valutatori esterni.
La commissione è chiamata a stabile e a comunicare all'ufficio la data dell'esame finale.
Convocazione per l'esame finale
L'Ufficio convoca i dottorandi per l’espletamento della prova finale, di norma, almeno 15 giorni prima dell'esame, secondo le modalità stabilite e comunicate dalla Commissione.
Rilascio della pergamena e richiesta certificati
Successivamente all'esito positivo dell'esame finale si consegue il titolo di Dottore di Ricerca (PhD) che viene attestato tramite il rilascio di una pergamena, che viene consegnata durante una cerimonia all'inizio dell'anno accademico successivo a quello di conseguimento del titolo, salvo diversa esigenza dell'interessato.
È possibile, altresì, ottenere certificati attestanti il conseguimento del titolo, previa richiesta da presentare alla Scuola di Dottorato, inviando all'indirizzo scuola.dottorato@unimc.it, il modulo Richiesta di certificato. A seguito della suddetta richiesta, sarà generato l'avviso di pagamento relativo all'imposta di bollo prevista (€ 16 per la domanda + € 16 per ciascun certificato richiesto). Assolto il pagamento, io certificato sarà trasmesso secondo la modalità indicata dal richiedente nella suddetta richiesta.
Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 40, comma 02, del DPR 445/2000, come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. a) della legge 183/2011, i suddetti certificati non possono essere prodotti alle Pubbliche Amministrazioni italiane, né ai privati gestori di pubblici servizi, poiché tutte le PP.AA. sono tenute ad accogliere l'autocertificazione dei titoli posseduti, ed è loro onere procedere poi ad eventuali accertamenti della veridicità dell'autocertificazione ricevuta. A tal fine, nell'area riservata di ciascuno studente del sito https://studenti.unimc.it/auth/Login.do, sono resi disponibili moduli di autocertificazione precompilati con i dati inerenti la propria carriera.
I certificati possono invece essere prodotti a privati e ad istituzioni estere.