Carriera
Diritti e doveri dei dottorandi
Ai sensi del D.M. 226/2021 art. 12 co. 1, la frequenza di un corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ma è demandata al Collegio dei docenti la possibilità di autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato, così come recepito all'art. 19 delRegolamento in materia di dottorato di ricerca, il quale stabilisce anche che il limite massimo di reddito del dottorando compatibile con il beneficio della borsa di studio è pari ad € 16.243.
Per la presentazione di tale richiesta di autorizzazione al Collegio è necessario inviare, a mezzo e-mail, al Coordinatore, ai supervisori e alla Scuola di Dottorato la Richiesta di autorizzazione per contemporanea attività extra dottorato.
Con l'emanazione della Legge 33/2022 e il successivo decreto ministeriale attuativo n. 930/2022 è stata, altresì, ammessa e disciplinata la possibilità di contemporanea iscrizione al dottorato di ricerca con alcuni altri corsi universitari, come di seguito indicati:
L/DA1 LM/DA2
LM/DA (a ciclo unico) Scuola di specializzazione
Scuola di specializzazione medica Master Dottorato di ricerca Dottorato di ricerca SI SI SI SI (art. 2, co. 3 D.M. 930/2022) SI (art. 2, co. 2 D.M. 930/2022) Non disciplinato dalla legge n. 33/2022 Non disciplinato dalla legge n. 33/2022 Infine l'art. 2 della Legge 476/1984 stabilisce che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti.
Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Sospensione
La sospensione della frequenza del corso di dottorato può essere richiesta dal dottorando al coordinatore del corso per un periodo massimo di 6 mesi (art. 8 co. 8 del D.M. 226/2021) nei casi di:
- maternità, paternità, adozione e affidamento, in conformità alla normativa vigente;
- grave e documentata malattia con degenza superiore a trenta giorni;
- servizio civile;
- frequenza dei corsi per Tirocinio Formativo Attivo;
- particolari e giustificati motivi personali o familiari valutati dal Collegio dei docenti.
Al termine del periodo di sospensione, il dottorando deve riprendere la frequenza del corso ed è tenuto a recuperare la fase di interruzione. Ogni scadenza amministrativa è differita per una durata pari al periodo di sospensione. Il tutor scientifico ridefinisce il percorso didattico e di ricerca ai fini della prosecuzione del corso di dottorato. La durata del corso non può essere abbreviata rispetto alla dilazione concessa.
Nei casi di sospensione, l’erogazione della borsa di studio è parimenti sospesa per un pari periodo e decorre nuovamente dall’attestazione della ripresa della frequenza del corso.
Durante il periodo che intercorre tra la conclusione del ciclo di dottorato e la discussione della tesi, la sospensione può essere accordata solo nei casi di maternità o di grave malattia.
Decadenza
La decadenza del dottorando è prevista nei seguenti casi, disciplinati dal Regolamento in materia di dottorato di ricerca:
- art. 13 co. 4: in caso di mancato perfezionamento dell'immatricolazione entro i termini prescritti;
-art. 20 co. 8: a seguito dell'esclusione, con giudizio motivato, deliberata da parte del Collegio dei docenti, su motivata proposta dei supervisori, assicurando il contraddittorio con l’interessato, nei casi di:
a) giudizio negativo in sede di verifica dell’attività svolta e dei risultati della ricerca effettuata;
b) svolgimento di attività retribuite non autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento;
c) inadempimenti di natura amministrativa non regolarizzati entro il termine stabilito e comunicato dagli uffici competenti.- art. 20 co. 9: in caso di ingiustificata mancata partecipazione alla discussione della tesi;
- art. 20 co. 10: a seguito della comunicazione della rinuncia a proseguire il corso da parte del dottorando.
Nel caso in cui invece il dottorando intenda rinunciare a proseguire il corso, è invitato a darne comunicazione al coordinatore e a presentare formale Rinuncia al corso al Coordinatore e alla Scuola di Dottorato. L’erogazione della borsa di studio eventualmente percepita è mantenuta fino alla mensilità di effettiva partecipazione al corso.