F.A.Q. [5.6]
Come faccio a richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni se ho l'obbligo di svolgere un periodo di isolamento fiduciario?
Sino ad avvenuto assolvimento dell'obbligo di isolamento fiduciario gli studenti saranno ovviamente impossibilitati a svolgere tutte quelle formalità connesse con il rilascio del permesso di soggiorno o il perfezionamento dell'iscrizione ad un corso di studi universitario. Un chiaro esempio di questa inconciliabilità normativa è il termine perentorio di 8 giorni previsto per l'inoltro della domanda di rilascio del permesso di soggiorno che lo straniero è tenuto a rispettare a seguito del suo ingresso nel territorio italiano.
[5.5 Che cosa è l'isolamento fiduciario?]
In questi casi i termini ordinari vengono normalmente estesi con provvedimenti normativi per permettere agli studenti di poter svolgere in tutta tranquillità tutte le formalità connesse con la sua iscrizione ad un corso di studi universitario. Nel caso della pandemia COVID19, ad esempio, i termini per la richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno sono stati inizialmente prorogati per 30 giorni. Successivi interventi del legislatore hanno poi di volta in volta provveduto ad estendere tale periodo.
Se al tuo arrivo in Italia sei tenuto ad osservare un periodo di isolamento fiduciario ed hai dubbi sul termine di presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno puoi chiedere informazioni direttamente alla autorità competente al suo rilascio.
[5.1 Quale è l'autorità competente per il rilascio del permesso di soggiorno in Italia?]
Aggiornamento COVID19
L'art. 9, c. 1, lett. b), del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, ha previsto che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (2.3.2020, NDR), al fine di consentire la piena utilizzazione del personale della Polizia di Stato, sono sospesi per la durata di trenta giorni [...] i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno previsti, rispettivamente, in otto giorni lavorativi dall'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e in almeno sessanta giorni prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla scadenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, e dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286