CONGEDI PARENTALI
Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del proprio figlio/a sino al compimento dei 12 anni di età o dall'ingresso in famiglia per adozione/affidamento.
Vi è per entrambi i genitori un limite individuale di 6 mesi (elevabile a 7 per il papà se usufruisce di un periodo di congedo parentale di almeno 3 mesi, anche frazionato) e un limite cumulativo, fra entrambi i genitori, di 10 mesi, elevabile a 11 se il papà usufruisce di un periodo di congedo parentale di almeno 3 mesi, anche frazionato. Per l'utilizzo di questo congedo non è prevista l'alternanza fra i genitori. Può essere utilizzato sia continuativamente che frazionatamente.
I giorni non lavorativi (sabato, domenica e festività), compresi tra due periodi, anche di un solo giorno di congedo parentale, sono computati nel massimale dei congedi parentali.
Affinchè non vengano considerati tali, è necessario il rientro in servizio.
I congedi parentali possono essere fruiti a giornata intera o a ore.
È possibile usufruire del congedo orario a partire da un minimo di 1 ora fino all’intero orario di servizio giornaliero. Ogni 6 ore di congedo fruito viene conteggiato un giorno di congedo parentale.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, le 6 ore equiparate ad un giorno di congedo parentale sono riproporzionate in modo da tenere conto della minor durata media della prestazione lavorativa.
Il congedo su base oraria non è cumulabile con gli altri permessi e riposi previsti dal Testo Unico 151/2001.
Coloro che intendono fruire del congedo parentale devono darne preavviso almeno 5 giorni prima.
Qualora per comprovate motivazioni personali non sia possibile darne adeguato preavviso è possibile comunicare l'astensione dal lavoro per congedo parentale entro le 24 ore precedenti.