Congedi e aspettative
Congedi per motivi di studio e ricerca
Il personale docente di I e II fascia può richiedere di dedicarsi periodicamente ad esclusiva attività didattica o di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere ed internazionali, per un periodo non superiore ad un anno accademico o un anno solare. Per la relativa richiesta è necessario:
- che siano decorsi 3 anni di servizio presso l’Ateneo nell’attuale qualifica;
- che il/la richiedente non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di anzianità di servizio.
Possono essere fruite le seguenti tipologie di congedi:
Congedo per motivi di studio (art.10 L. n. 311/1958)
Tale congedo può essere richiesto dal personale docente di I e II fascia per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la permanenza all’estero. Ha durataannuale (anno solare), ma può essere concesso per periodi inferiori e non può essere rinnovato l’anno successivo. Durante il periodo di congedo l'interessato/a è esonerato/a dalle attività didattiche ma conserva tutti gli altri diritti e doveri legati al proprio status.
Anno sabbatico (art. 17 D.P.R. n. 382/80)
Tale congedo può essere richiesto dal personale docente di I e II fascia per potersi dedicare ad esclusive attività di ricerca scientifica presso istituzioni di ricerca italiane, estere ed internazionali. Ha durata annuale (anno accademico). Il congedo non può essere fruito per più di due anni accademici in un decennio.
Congedo per motivi di studio ricercatori universitari a tempo indeterminato (art. 8 L. n. 349/58)
Tale tipologia di congedo è riservata ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, i quali possono richiederlo per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, da svolgersi in Italia o all'estero, per la durata di un anno solare. Il congedo per motivi di studio e di ricerca può essere con o senza assegni.
Per essere autorizzato/a alla fruizione di una delle tipologie di congedo sopra illustrate, il/la docente interessato/a è tenuto/a a presentare richiesta mediante la compilazione del seguente modulo entro l'adozione, da parte del Consiglio di Dipartimento di afferenza, della delibera di programmazione dell’offerta formativa del successivo anno accademico (di norma adottata nei mesi di marzo-aprile di ogni anno), indicando il programma delle attività di ricerca che intende svolgere durante il periodo di congedo e la sede (o le sedi) presso cui verrà svolta l’attività.
L’autorizzazione alla fruizione del congedo per motivi di studio/ricerca viene rilasciata con Decreto Rettorale, previo parere del Consiglio di Dipartimento di afferenza. Alla fine del periodo di congedo l'interessato/a dovrà presentare al Consiglio del dipartimento di afferenza una relazione sull’attività di ricerca svolta.
Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità (art. 13 DPR n. 382/1980)
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di cumulo dell’ufficio di docente universitario/a con altri impieghi pubblici o privati, il/la docente è collocato/a d’ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell’ufficio, nei casi previsti dall’art. 13 comma 1 DPR n. 382/1980.
Il/la docente che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui sopra deve darne immediata comunicazione, mediante trasmissione del seguente modulo al Rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa.
L’aspettativa è senza assegni, ma utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Aspettativa senza assegni (art. 7 Legge 240/2010)
Il personale docente ed il personale ricercatore a tempo indeterminato può essere collocato per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale. La richiesta deve essere presentata mediante trasmissione del seguente modulo al Rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa sentita la struttura di afferenza del/dell'interessato/a.
Il personale docente e ricercatore collocato in aspettativa ha la possibilità di svolgere, nell’ambito dell’attività didattica programmata, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali, anche nell’ambito dei corsi ufficiali d’insegnamento, d’intesa con il/la docente titolare del corso, del quale è comunque preclusa la titolarità. Può, altresì, svolgere attività di ricerca anche applicativa con modalità approvate dal Consiglio di Dipartimento.