Limitazione attività didattica
Hanno diritto a richiedere la limitazione dell'attività didattica i/le docenti di ruolo che ricoprono la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento, presidente di consiglio di corso di laurea, componente del Consiglio universitario nazionale (art. 13, comma 2 D.P.R. n. 382/1980), nonché coloro che ricoprono il ruolo di componenti delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (art. 16, comma 3, lett. g L. n. 240/2010).
La richiesta va presentata al Rettore entro l’approvazione, da parte del Consiglio del Dipartimento di afferenza, dell’offerta formativa relativa all’anno accademico successivo.
In caso di richiesta presentata in ragione della partecipazione a Commissioni ASN, l’istanza deve essere corredata dall’autorizzazione del Consiglio del Dipartimento di afferenza che attesti, conformemente alla normativa di riferimento, l’assenza di oneri aggiuntivi determinati dall’esigenza di sostituzione del/della docente ai fini della copertura dell’offerta formativa.