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Apprendistato

L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile, disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche (articoli 41-47). 

Tipologie

  1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti, finalizzato a conseguire uno delle predette qualificazioni in ambiente di lavoro;
  2. apprendistato professionalizzante, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale;
  3. apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

L'Università promuove sia l'apprendistato professionalizzante sia l'apprendistato di alta formazione e ricerca.

Normativa di riferimento

il D.lgs. n. 81/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022
il D.M. 12/2015 Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi (attuativo del D.lgs n. 81/2015)
DGR n del 12 settembre 20116 Approvazione schema di accordo tra Regione Marche e le associaizoni dei datori di lavoro le Università, Fondazione ITS e l'Ufficio scolastico Regionale per la disciplina dell'apprendistato di alta formazione e ricerca

Applicabilità

Si applica a tutti i settori produttivi, sia pubblici che privati.

Durata del contratto

La durata va da un minimo 6 mesi ad un massimo di 3 anni. I contenuti e la durata della formazione sono stabiliti nel Piano formativo individuale sulla base della stipula di un protocollo d’intesa tra impresa e Università. Al conseguimento del titolo o al termine del progetto di ricerca, se non viene esercitata la facoltà di recesso, il rapporto può proseguire come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o come apprendistato professionalizzante.
E' inoltre possibile prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato solo in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca.

Vantaggi per le imprese

Le imprese hanno la possibilità co-progettare il percorso formativo dell’apprendista in ragione di proprie specifiche esigenze e fabbisogni di competenze e di inserire nel proprio organico profili medio-alti con competenze specialistiche, che possono contribuire a portare innovazione e far crescere la loro produttività. 

I principali benefici per le aziende che assumono con il contratto di apprendistato sono (D.lgs. n. 81/2015, articoli 42 e 47):

  • a livello retributivo, la possibilità di inquadrare il lavoratore fino ad 1 livello inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento;
  • a livello contributivo, la possibilità di beneficiare di un trattamento agevolato;
  • l’apprendista non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti numerici presi in considerazione da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di specifiche normative o istituti, IRAP compresa.

Faq Apprendistato di III livello

Di seguito le principali FAQ

Approfondimenti

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Ultimo aggiornamento  2026/07/13 12:17:05 GMT+2

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