Accesso agli atti e accesso civico
Accesso ai documenti amministrativi e accesso civico
Accesso ai documenti amministrativi
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, consiste nel diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi.
È riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
La normativa di riferimento è consultabile alle seguenti pagine:
- legge 7 agosto 1990 n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), Capo V Accesso ai documenti amministrativi, articoli 22 e seguenti
- D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 (“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”)
- Regolamento di Ateneo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, obblighi di pubblicità e trasparenza e diritto di accesso civico (decreto del Rettore n. 262 del 3 agosto 2018)
Modalità di presentazione
L’istanza di accesso ai documenti amministrativi può essere recapitata a mano, unitamente a copia fotostatica del documento d’identità, durante gli orari di apertura al pubblico (dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì), al servizio di protocollo dell’Università, che ne rilascia ricevuta. L’istanza può essere inviata, sempre unitamente a copia fotostatica del documento d’identità, anche tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC (ateneo@pec.unimc.it), o a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo urp@unimc.it, purché siano certe la provenienza e l’identità del richiedente, ai sensi delle disposizioni vigenti.
Modulistica
Istanza di accesso agli atti e ai documenti amministrativi
Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato
L’accesso civico c.d. semplice, previsto dall’articolo 5 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, consiste nel diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi della normativa vigente e che l’Università ha omesso di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
L’accesso civico generalizzato, previsto dall’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, consiste nel diritto di chiunque, attribuito allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’Università, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente a tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
In caso di diniego, totale o parziale, o la mancata risposta nei termini previsti dalla legge, il richiedente l’accesso civico può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’Università, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
La normativa di riferimento è consultabile alle seguenti pagine:
- decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”);
- Regolamento di Ateneo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, obblighi di pubblicità e trasparenza e diritto di accesso civico (decreto del Rettore n. 262 del 3 agosto 2018).
Modalità di presentazione
L’istanza di accesso civico può essere recapitata a mano, unitamente a copia fotostatica del documento d’identità, durante gli orari di apertura al pubblico (dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì), al servizio di protocollo dell’Università, che ne rilascia ricevuta. L’istanza può essere inviata, sempre unitamente a copia fotostatica del documento d’identità, anche tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC (ateneo@pec.unimc.it), o a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo urp@unimc.it, purché siano certe la provenienza e l’identità del richiedente, ai sensi delle disposizioni vigenti.
Modulistica
- Modulistica per esercizio del diritto di accesso civico ex d.lgs. n.33/2013
- Modulistica per esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ex d.lgs. n.33/2013