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REALISMO MORALE E NORMATIVITA'

In questa sede intendo considerare brevemente una versione particolare di realismo morale nella sua connessione alla normatività morale. Questo permette di evidenziare una difficoltà irrisolta interna al realismo morale. Per realismo morale intendo qui quella particolare teoria del valore morale sviluppata da Russ Shafer-Laundau nel suo Moral Realism. A Defense. In primo luogo, sostengo che il realismo morale, sebbene sia in grado di fornire una alternativa ragionevole al costruttivismo e al relativismo morali, non riesce tuttavia a fornire una spiegazione dell'origine della portata normativa dei “fatti morali”. In secondo luogo, prendo in considerazione il rifiuto da parte di John Searle della legge di Hume, così come esso è espresso nel suo Rationality in Action, e argomento che tale posizione contribuisce a trascurare la specificità della conoscenza morale e rende ancora una volta difficile per il realismo morale spiegare quale sia l'origine della normatività dei fatti morali.

Nel suo Moral Realism. A Defense, Shafer-Landau intende fornire una “teoria sufficientemente comprensiva dei fondamenti dell'etica” (MR, 9). Il suo ampio lavoro affronta diffusamente il tema della morale da più prospettive, prendendo posizione sulla metafisica dei fatti morali, sulla psicologia morale della motivazione e sulla conoscenza morale. La proposta è quella di un cognitivismo etico non-naturalista dalla forte connotazione realista, secondo cui il dominio oggettuale della moralità è indipendente dagli atteggiamenti valutativi particolari assumibili dai soggetti (“stance-independent moral realism”). Dal momento che il testo è estremamente ampio, mi concentro qui, come già preannunciato, sul tema della normatività. Quello che vorrei sostenere è che l'intera impostazione di Shafer-Landau soffre di quella che si potrebbe definire la fallacia della normatività presupposta. Infatti, mentre viene argomentata la possibilità dell'esistenza di fatti morali attraverso una confutazione del naturalismo riduzionista, non è mai affrontato il tema della fonte di tali fatti morali in quanto entità intrinsecamente normative.

Tutto il testo è caratterizzato dall'affermazione dell'importanza della normatività per definire il fenomeno morale. Già da un punto di vista massimamente generale, il non-naturalismo etico di Shafer-Landau afferma la centralità della normatività per la identificazione dei fatti morali come entità non riducibili ai fatti fisici. Come egli afferma, ci sono caratteristiche genuine della realtà che rimangono necessariamente al di fuori della prospettiva delle scienze naturali. I “fatti morali” sono queste caratteristiche, in quanto essi introducono un elemento di normatività che non può essere oggetto delle suddette scienze (MR, 3-4). Inoltre, contro il non-cognitivismo etico, Shafer-Landau sottolinea come in genere i non-cognitivisti non siano in grado di distinguere la normatività pratico-morale propriamente detta da una interpretazione di essa in termini psicologici di stati conativi, di pro-attitudes ecc. In questo modo, afferma Shafer-Landau, se non si ammette una “normatività irriducibile”, viene esclusa ogni possibilità di un autentico trascendimento critico degli atteggiamenti valutativi già esistenti (MR, 27-34).

Dal punto di vista metafisico, il non-naturalismo etico di Shafer-Landau difende la tesi antiriduzionista secondo cui le proprietà morali non sono identiche alle proprietà naturali. Anche in questo caso, la preoccupazione di Shafer-Landau riguarda problemi relativi allo statuto dei fatti morali che, però, non riguardano l'origine del loro valore normativo. Viene infatti messa a tema la natura del rapporto di sopravvenienza delle proprietà morali su quelle naturali, ma mai posto il problema di come qualcosa come un “fatto” e una “proprietà morali” si possano costituire (MR, 69-77.). Ciò è tanto vero che sembra che, limitatamente a questo problema, Shafer-Landau riconosca la superiorità esplicativa del costruttivismo sul realismo morale. Il realismo, afferma Shafer-Landau, non è in grado di spiegare perché questo o quel fatto morale sia effettivamente tale. Il costruttivismo, al contrario, fornisce una spiegazione di ciò, dal momento che esso sostiene che il valore morale è quello standard d'azione risultante dal “migliore processo di costruzione” (MR, 46).

In ambito di epistemologia morale, Shafer-Landau, opponendosi alle tradizionali forme di non-cognitivismo etico, propone una forma di cognitivismo in cui le credenze valutative, e in particolare le credenze morali, sono o vere o false, e in cui il valore di verità di queste dipende dal fatto che esse “rappresentino in modo accurato la realtà morale” (MR, 4; 13) o meno, o “riportino in modo corretto i fatti morali” (MR, 17) oppure no. Shafer-Landau sembra stabilire una equivalenza tra cognitivismo e conoscenza dei fatti di tipo rappresentativo. Intendere la conoscenza morale come essenzialmente rappresentativa sembra dunque a Shafer-Landau una mossa necessaria per opporsi all'anti-realismo di matrice non-cognitivista, sia quello in cui il linguaggio etico è considerato come pura espressione di atteggiamenti emotivi (ad es. A. J. Ayer), sia quello originato da considerazioni di carattere marcatamente logico-linguistiche, come nel prescrittivismo (Hare) (MR, 19). A questo proposito, è di grande interesse la tesi secondo cui è necessario tenere ferma la distinzione tra “fatti morali” e “principi morali”. In questa prospettiva, i principi morali hanno la forma di proposizioni condizionali, le cui protasi sono relative a fatti non-morali, tra cui la condizione essenziale dell'esistenza di un agente capace di moralità. I fatti morali sarebbero dunque alcuni fra i truth-makers dei principi morali, ma non tutti. Pertanto, nel caso in cui non esistesse qualcosa come l'uomo (che qui viene assunto come quell'essere vivente dotato di “mente” e quindi capace di moralità), la moralità intesa come insieme di principi morali sarebbe falsa (i principi morali non sarebbero veri) ma, allo stesso tempo, i fatti morali continuerebbero a esistere (MR, 15). I principi morali, dunque, possiedono un valore di verità sulla base della loro capacità rappresentativa di fatti morali indipendenti, intesi come truth-makers. Così, anche le tesi di epistemologia morale qui in esame non sembrano segnare un approfondimento sul tema dell'origine della normatività morale. A questo riguardo, infatti, Shafer-Landau sostiene una teoria della conoscenza morale basata in gran parte sulla nozione di evidenza, secondo la quale almeno alcuni principi morali sono autoevidenti e la loro accettazione giustificata dipende dal semplice fatto di comprendere in modo appropriato il loro significato (MR, 247). Si danno dunque principi morali la cui verità è conosciuta sulla base dell'evidenza logica ed è garantita dall'esistenza di fatti morali da essi descritti. Ancora una volta, tuttavia, non è posto il problema di quale sia la provenienza dei fatti morali in quanto aspetti della realtà intrinsecamente dotati di normatività.

Una conferma di questa insufficienza può essere rinvenuta nel parziale dualismo stabilito tra realismo morale e razionalismo etico. Tale tendenziale dualismo sembra essere, almeno in parte, una eredità che Shafer-Landau riceve dal dibattito contemporaneo intorno al problema del valore dei fatti morali per la ragion pratica. Come egli rileva, all'interno del dibattito contemporaneo il realismo morale (teoria metaetica dei fatti morali come intrinsecamente normativi) non implica di per se stesso il razionalismo morale (teoria dei fatti morali come ragioni normative per l'agente razionale), dal momento che esistono autori che sostengono il primo senza sposare il secondo. Il suo razionalismo morale sostiene invece che un “obbligo morale” costituisce sempre una ragione normativa per agire (un obbligo morale è essenzialmente “reason-giving”) e che, pertanto, una valutazione morale giusta consiste nell'attenzione e nella responsività adeguate dell'agente alle ragioni morali di una certa situazione (MR, 192-197). Shafer-Landau ha certamente ragione nell'affermare che il sodalizio tra realismo morale e non-razionalismo morale è estremamente problematico dal momento che si afferma, da una parte, l'esistenza di entità intrinsecamente normative (i fatti morali) e si nega, dall'altra parte, che queste costituiscano ragioni normative d'azione per un agente. L'argomento di Shafer-Landau contro questo sodalizio può essere così riassunto: se si afferma l'esistenza di qualcosa come i fatti morali, dotati di normatività intrinseca, allora non ha senso sostenere, contestualmente, che un fatto morale come “x è giusto” non costituisca allo stesso tempo una ragione normativa per chiunque si trovi nella condizione di poter agire x. Anche qui, tuttavia, pur condividendo la riflessione di Shafer-Landau, risulta chiaro che la questione decisiva non sia tanto relativa alla possibilità o meno di stabilire una connessione tra fatti e ragioni morali, ma piuttosto nello spiegare l'origine della loro comune normatività. La giustificazione di tale normatività, infatti, non può certamente limitarsi al ricorso al criterio dell'autoevidenza dei principi morali. Shafer-Landau sembra in qualche modo riconoscere il limite della sua teoria, là dove afferma che “è necessario riconoscere i limiti della spiegazione della normatività”, nonché “la bruta inesplicabilità della normatività dei fatti morali” (MR, 210). Si tratta, tuttavia, di un problema fondamentale, che rende la fondazione del suo realismo morale estremamente debole.

Anche John Searle, nel suo Rationality in Action, sembra proporre una teoria simile del rapporto tra fatti morali e normatività. Il testo sviluppa una teoria della razionalità attraverso la considerazione di temi diversi, e cioè la natura dell'intenzionalità, il suo rapporto con l'azione e con il significato, la libertà (teoria del “gap”) delle attività deliberative e dell'agire umano in generale e la debolezza della volontà, l'elaborazione di una teoria dell'identità personale e del ragionamento pratico alternativa a quella “classica” di impianto humeano e il rifiuto dell'internalismo delle ragioni. Interessante ai fini del nostro discorso è soprattutto il rifiuto da parte di Searle della legge di Hume, e cioè la sua negazione che non sia logicamente possibile derivare direttamente proposizioni deontiche da altri tipi di proposizione (Searle ammette la possibilità di una derivazione diretta delle norme e delle ragioni per agire dai fatti morali (nella versione dei “commitments”) ma nega che tale derivazioni sia di carattere deduttivo). Searle afferma che è logicamente possibile derivare direttamente norme morali da fatti (RA, 182-183). Le riflessioni di Searle si concentrano sopratutto sull'importanza delle istituzioni sociali all'interno delle quali si struttura l'agire umano e sulle responsabilità a cui gli agenti si impegnano per il fatto stesso di accettare quelle istituzioni. Tra i fenomeni istituzionalizzati presi in considerazione, il linguaggio e gli atti linguistici sono certamente i più fondamentali (RA, 183 ss.). Dal mio punto di vista, l'approccio di Searle è comunque problematico, dal momento che in esso il problema dell'origine della normatività si ripropone al livello dell'autorità normativa delle istituzioni. In questo senso, il problema non è comprendere come derivare una norma morale particolare da un impegno precedente assunto attraverso il mio avere a che fare con istituzioni sociali, ma capire come sia possibile che il fatto stesso che l'azione sia coinvolta con un'istituzione sia già concepito come provvisto di autorità normativa. Ad es., se io ordino una birra al bar, l'intenzionalità del mio atto produce implicitamente un impegno da parte mia a pagare quella birra; dunque, io riconosco tale impegno e la norma che ne deriva e, quindi, sono consapevole del fatto che ho una ragione normativa per agire indipendente dai miei desideri (in questo caso, dal mio desiderio di pagare o no) (RA, 168-169). L'argomento di Searle è così strutturato: (i) un impegno Z da parte di un agente S è un fatto che obbliga moralmente S a compiere y; (ii) se S agisco x, egli si impegna di fatto a Z; (iii) quindi, avendo agito x ed essendosi impegnato a Z, S deve fare y. Il difetto dell'impostazione di Searle è che la premessa (i) dell'argomento rimane ingiustificata.

Inoltre, anche in Searle sembra riproporsi in qualche modo quel depotenziamento della specificità della conoscenza pratico-morale già rilevata in Shafer-Landau. La razionalità pratica, infatti, è chiamata innanzitutto a riconoscere (“recognitional rationality”) i fatti morali, cioè, gli impegni presi attraverso il nostro agire all'interno delle istituzioni, e a registrare le ragioni normative per l'azione indipendenti dai nostri desideri (“desire-independent reason”) (RA, 181) che da essi derivano. Anche in questo caso, dunque, sembra che una versione siffatta di realismo morale ammetta, al modo di un presupposto in ultima analisi ingiustificato, l'esistenza di fatti morali essenzialmente normativi, e che trascuri contestualmente la specificità della conoscenza morale.

I libri

- R. Shafer-Landau (2003), Moral Realism. A Defense, Oxford: Oxford University Press (MR).

- J. Searle (2001), Rationality in Action, Cambridge MA: MIT Press, tr. it. La razionalità dell'azione, Raffaello Cortina, Milano 2003 (RA).

 

MARCO STANGO

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