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Statuto

L’Associazione Centro Internazionale Studi Gentiliani è stata costituita in San Ginesio il 9 maggio 1981 con atto del notaio dott. Adriano Boldrini, repertorio 1700, raccolta 554.

Il suo Statuto è stato modificato dall’Assemblea straordinaria dei Soci del 29 luglio 2000, riunita presso il complesso della Confraternita di San Tommaso in via Brugiano, come risulta dall’atto del notaio dott. Antonio Moretti, repertorio 39.273, raccolta 4.474, registrato a Macerata il 17 agosto 2000 (scarica lo Statuto del 2000 in formato PDF).

Il giorno 2 novembre 2022, L’Assemblea straordinaria dei Soci ha approvato le modifiche statutarie finalizzate all’ottenimento della personalità giuridica e dell’iscrizione nel registro degli Enti del Terzo Settore, come risulta dall’allegato B, dell’atto redatto in San Ginesio presso l’Auditorium Sant’Agostino dal notaio prof. dott. Enrico Damiani, repertorio n. 43420, raccolta n. 21323 (scarica lo Statuto del 2022 in PDF).

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STATUTO

(2022)


DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPI

Art. 1 - E' costituita l'Associazione: "CENTRO INTERNAZIONALE STUDI GENTILIANI" (acronimo CISG).

La denominazione sociale verrà integrata automaticamente dall'acronimo “ETS" sotto condizione sospensiva dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Art. 2 - Essa ha sede in San Ginesio (MC), presso il Complesso Sant’Agostino, ex sede Liceo Scienze Sociali e Linguistico "Alberico Gentili".

Eventuali variazioni di sede possono essere deliberate secondo le procedure fissate dal presente Statuto.

L'associazione è contratta a tempo indeterminato.

Art. 3 - L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con lo scopo di celebrare la memoria, di valorizzare l'opera, di promuovere gli studi sull'insigne giurista sanginesino ALBERICO GENTILI (San Ginesio 1552 – Londra 1608), tra i padri fondatori del diritto internazionale moderno. Tutte le manifestazioni ed attività connesse a queste finalità avranno come fulcro il CISG di San Ginesio, che si propone come punto di riferimento privilegiato per il raggiungimento delle predette finalità, che avverrà mediante l'esercizio in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, in linea con quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, del codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117):

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L’associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale:

- promouovere azioni a sostegno e per la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore, anche mediante il ricorso a politiche formative ed interventi che permettano un accesso agevolato ai fondi dell’Unione Europea, per consentire ai soggetti operanti nel terzo settore una piena espressione della propria progettualità. La realizzazione di tali attività avverrà tramite la programmazione degli interventi e delle risorse e sulla base di progettazioni ad hoc;

- svolgere attività culturali e scientifiche di interesse sociale con finalità educativa, mediante l’organizzazione, di norma a San Ginesio, di convegni, seminari, conferenze e celebrazioni nonché la pubblicazione di ricerche e studi sulla figura e sulle opere di Alberico Gentili. Allo scopo di rendere tali conoscenze accessibili anche ai soggetti rientranti nelle più basse fasce d’età, l’associazione promuove percorsi atti a favorire il dialogo e l’interazione con le istituzioni scolastiche, mediante l’organizzazione di incontri nelle scuole e la stipula di apposite convenzioni per lo svolgimento della c.d. “Alternanza scuola-lavoro”. Inoltre, previa stipula di apposite intese e accordi con le Università, l’associazione potrà organizzare presso le stesse incontri culturali e scientifici per la promozione degli studi su Alberico Gentili;

- svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo;

- avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall’ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;

- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 4 - Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, tra cui contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 5 - L’associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 - L’associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7 - L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31/01 di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione. Il bilancio deve essere depositato presso il Runts entro il 30/06 di ogni anno.

L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

SOCI

Art. 8 - Possono essere soci della Associazione persone fisiche interessate, italiane o straniere, in numero illimitato.

Possono essere soci anche Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi culturali.

Nell'Associazione si distinguono Soci Fondatori, Soci Onorari, Soci Sostenitori e Soci Effettivi.

I Soci Fondatori risultano dall'atto costitutivo dell’Associazione.

I Soci Onorari sono quelle persone, insigni per pubblico riconoscimento o che hanno reso segnalati servigi all’Associazione, alle quali quest'ultima reputa conveniente tributare tale qualifica in segno di omaggio.

I Soci Sostenitori sono i soci che conferiranno una somma almeno pari al triplo della quota stabilita per l'anno in corso o straordinari contributi volontari eventualmente deliberati dall’Assemblea.

I Soci Effettivi sono le persone fisiche o gli Enti pubblici e privati di cui ai superiori commi I e II, la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio di Amministrazione che hanno provveduto a versare la quota annuale di associazione, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni quote di natura patrimoniale.

Art. 9 – L'ammissione dei nuovi soci avviene su presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato, da far pervenire al Consiglio di Amministrazione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 10 - Ogni socio, purché iscritto nel libro sociale da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell’associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Art. 11 - Oltre alle scritture contabili, al bilancio di esercizio, all'eventuale bilancio sociale e al registro dei volontari, l'Associazione deve tenere il libro degli associati o aderenti, nel quale in ordine cronologico di iscrizione vanno riportati i dati anagrafici dei soci, l’eventuale decadenza degli stessi, la e-mail, i recapiti.

telefonici e gli eventuali provvedimenti giudiziali nei loro riguardi, delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di eventuali organi sociali.

Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 12 - I soci avranno facoltà di frequentare i locali sociali, consultare il materiale bibliografico esistente ed ogni altro documento che l'Associazione riuscirà a reperire, partecipare gratuitamente a seminari di studio ed a conferenze, ottenere una riduzione sui biglietti di ingresso alle manifestazioni promosse dall’Associazione stessa.

Art. 13 - La qualità di socio può venir meno:

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno;

- per ritardato pagamento dei contributi;

- per decadenza e, cioè, per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

- per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione per accertati motivi come morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

Art. 14 - Organi dell’Associazione sono:

- l'Assemblea;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- l'organo di controllo;

- l'organo di revisione;

- il Comitato Scientifico;

- il Collegio dei Revisori;

- il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA

Art. 15 - I soci sono convocati in assemblea dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, lettera o mail, diretta a ciascun socio, oppure mediante. affissione all'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni.

L'Assemblea deve pure essere convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa, a norma dell'art. 20 c.c..

L'Assemblea deve essere convocata in San Ginesio, ed occorrendo, anche fuori dalla sede sociale.

Art. 16 - L'Assemblea in sede ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori, su tutto quant'altro alla stessa demandato per legge e per statuto.

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, personalmente o per delega, di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria di seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera sullo scioglimento dell'Associazione, sulla variazione di sede dell'Associazione, sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto e sulla fusione, sulla scissione o sulla trasformazione dell'associazione.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, essa è regolarmente costituita con la presenza della metà più 1 dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 17 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del codice civile in quanto compatibile.

I soci possono farsi rappresentare, su delega scritta, da altri soci anche se membri del Consiglio di Amministrazione, salvo che per l'approvazione del bilancio e per le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.

Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Art. 18 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemb1ea nomina un Segretario e, se il caso lo richiede, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle Riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di anni tre.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per l’espletamento delle loro funzioni di amministrazione.

Art. 21 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta motivata da almeno due dei suoi membri, e comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota sociale. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale, contenuto in apposito libro, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza,  teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 22 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Il consiglio può anche delegare tali poteri a qualcuno dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

Compito del consiglio è deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 23 - La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente e, in sua assenza, al Vice-Presidente.

PRESIDENTE

Art. 24 – Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; nei casi d’urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 25 - Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Art. 26 - L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ORGANO DI REVISIONE

Art. 27 - Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 28 - Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 29 - Il comitato scientifico è composto da un minimo di 10 a un massimo di n. l6 membri, designati dal Consiglio di Amministrazione, con mandato triennale rinnovabile, ai quali si aggiunge il Presidente del Centro, che ne convoca le sedute e ne presiede i lavori. In caso di sua indisponibilità, egli è sostituito dal Vice-Presidente o dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato ha competenza consultiva ed elabora i programmi culturali e formativi del Centro, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i membri del Comitato scientifico, un Comitato ristretto per la gestione delle singole iniziative didattiche e scientifiche.

Le riunioni del Comitato sono aperte a tutti i membri del Comitato Scientifico.

Le delibere del Comitato Scientifico sono valide se sono presenti almeno quattro componenti più il presidente del

Centro. Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I verbali, redatti a cura del Presidente, vengono di norma approvati seduta stante.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 30 - La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da cinque membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei soci.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

SCIOGLIMENTO

Art. 31 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa a favore di altri enti del Terzo Settore individuati su conforme parere del competente Ufficio del Registro del T.S..

CONTROVERSIE

Art. 32 - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

NORME DI RINVIO

Art. 33 - Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la Legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.