Regolamento
REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI
STUDI SULLO SVILUPPO ECONOMICO
ART. 1
Il presente regolamento concerne le attribuzioni, la gestione ed il funzionamento del Dipartimento di Studi sullo sviluppo economico istituito nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, in conformità alla normativa vigente.
ART. 2
Finalità del Dipartimento sono:
a. promuovere e coordinare i programmi e le attività di ricerca che afferiscono al proprio ambito di studi;
b. curare lo svolgimento, mediante contratti o convenzioni, di attività di consulenza e di ricerca che rientrino nei campi di competenza;
c. organizzare conferenze, seminari e altre iniziative di carattere scientifico, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all’estero;
d. collaborare con i consigli di Facoltà e con quelli dei vari Corsi di studio e Scuole di Specializzazione per assicurare il migliore coordinamento dell’attività didattica.
ART. 3
Il Dipartimento dispone delle attrezzature indicate nel Decreto Rettorale di costituzione e nelle sue successive variazioni o integrazioni.
Detti locali e dette attrezzature potranno essere utilizzati solo per le attività istituzionali del Dipartimento e per quelle ulteriori autorizzate dal Direttore su mandato del Consiglio di Dipartimento o da appositi provvedimenti del Rettore, quando richiesti.
Per il perseguimento delle proprie finalità, il Dipartimento può avvalersi della collaborazione di centri di ricerca interni ed esterni.
ART. 4
Afferiscono al Dipartimento i professori di ruolo (ordinari, straordinari, associati) e fuori ruolo, i ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento che abbiano espresso formale opzione di afferenza al Dipartimento. Fanno parte del Dipartimento le unità di personale amministrativo, tecnico, bibliotecario ed ausiliario indicato nel Decreto Rettorale di costituzione ed in quelli successivi, emanati in conformità alle disposizioni vigenti in materia. I professori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori che desiderino entrare a far parte del Dipartimento devono presentare domanda al Rettore, che provvederà a trasmettere la richiesta stessa al Direttore del Dipartimento perché la sottoponga al Consiglio limitatamente all’attinenza del settore di ricerca del richiedente agli ambiti scientifici del Dipartimento. Il Rettore, in conformità al parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento o dal Senato Accademico, rende esecutiva l’afferenza con proprio decreto. Nel caso che il Dipartimento esprima motivato parere sfavorevole all’opzione e, comunque, nei casi controversi, viene consultato il Senato Accademico. I docenti ed i ricercatori di nuova nomina o trasferiti da altro Ateneo dovranno presentare la domanda di afferenza contestualmente alla presentazione dei documenti richiesti per l'inquadramento. I docenti e i ricercatori che intendono ritirare la propria afferenza al Dipartimento anche senza indicazione del motivo devono farne richiesta scritta al Rettore individuando la nuova struttura alla quale afferire. Il ritiro dal Dipartimento è reso esecutivo con decreto del Rettore contestualmente all’afferenza ad una nuova struttura.
ART. 5
Sono organi del Dipartimento: il Direttore, la Giunta, ed il Consiglio.
ART. 6
Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo, di norma a tempo pieno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Il Direttore è nominato con decreto rettorale e resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
L'adunanza nella quale deve avvenire l'elezione del Direttore viene indetta dal decano dei professori ordinari del Dipartimento e da lui presieduta.
L'adunanza per l'elezione del Direttore deve essere indetta di norma entro il 30 giugno precedente la scadenza del mandato o, in caso di dimissioni, entro trenta giorni dall'accettazione delle stesse.
Nel caso di decadenza o dimissioni del Direttore, il decano del Consiglio convoca, entro quindici giorni, un'apposita riunione del Consiglio e svolge temporaneamente le funzioni di Direttore.
La redazione del verbale della seduta e la trasmissione dello stesso al Rettore dell'Università è a cura del Segretario Amministrativo.
ART. 7
Il Direttore del Dipartimento presiede le adunanze e cura l’attuazione delle delibere del Consiglio e della Giunta; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
Il Direttore, inoltre, propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e la eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori. Predispone altresì una relazione annuale sui risultati della sperimentazione con riferimento allo stato della ricerca e della didattica svolta nel Dipartimento che viene trasmessa al Senato Accademico ed alle Commissioni scientifica e didattica di Ateneo ed al Nucleo di valutazione.
Il Direttore predispone il bilancio preventivo, tenendo conto dei criteri generali sull’utilizzazione dei fondi dettati dal Consiglio, ed il bilancio consuntivo, corredati entrambi da una dettagliata relazione che illustri tra gli altri i seguenti aspetti:
a. utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività del Dipartimento;
b. conseguimento delle finalità.
Il Direttore è consegnatario dei beni mobili assegnati per le esigenze del Dipartimento e risultanti nei registri inventariali.
Egli può nominare un vicedirettore scelto tra i professori di ruolo e fuori ruolo del Dipartimento incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento, dandone comunicazione al Rettore.
ART. 8
Il Consiglio di Dipartimento programma e gestisce l’attività del Dipartimento ed è composto da tutti i docenti, ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti al Dipartimento.
Con riferimento all’rt. 84, comma 8, D.P.R. 382/80 fanno parte del Consiglio anche:
1. una rappresentanza, in ragione di uno ogni cinque, eletta per la durata di tre anni accademici, del personale non docente facente parte del Dipartimento;
2. una rappresentanza, in ragione di uno ogni cinque, fino ad un massimo di tre, eletta per la durata di un anno accademico, dagli studenti iscritti ai dottorati di ricerca ai quali il Dipartimento partecipa.
Il Segretario Amministrativo, partecipa al consiglio con voto consultivo.
Il Consiglio del Dipartimento è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le rappresentanze elencate in questo articolo siano state espresse.
ART. 9
Il Consiglio di Dipartimento
a. detta criteri generali ai fini della migliore utilizzazione dei fondi, del personale e delle attrezzature del Dipartimento per le attività di ricerca;
b. approva le proposte formulate dal Direttore, coadiuvato dalla Giunta, di cui ai punti a e b dell'art. 7 del presente Regolamento;
c. approva le proposte relative a spese che in una sola volta superino la cifra di lire 4 milioni esclusa IVA.;
d. redige un parere articolato sui candidati alla copertura di posti di ruolo nei settori di competenza;
e. avanza proposte per l'affidamento delle attività didattiche ai docenti ed ai ricercatori afferenti al Dipartimento;
f. dà pareri in ordine alla stipula di contratti con professori e tecnici di cui all’art. 25 D.P.R. 382/80, nonché di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per l’uso di strutture extra-universitarie e per attività di ricerca e consulenza, di cui agli artt. 27 e 66 del citato decreto e all’art. 8 della legge 341/1990;
g. si pronuncia sull’opzione presentata ai sensi dell’art. 4;
h. approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo proposti annualmente dal Direttore;
i. delibera in merito alla eventuale costituzione di sezioni.
Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno due volte l’anno:
entro il 15 dicembre per discutere ed approvare il bilancio preventivo ed il piano annuale delle ricerche del Dipartimento ed entro il 10 marzo per discutere ed approvare il conto consuntivo da presentare al Consiglio di Amministrazione.
Delle adunanze viene redatto verbale da parte del Segretario Amministrativo, che lo sottoscrive assieme al Direttore.
ART. 10
La Giunta del Dipartimento è composta, oltre che dal Direttore e dal Segretario Amministrativo, con voto consultivo, da un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore confermato ed un rappresentante del personale non docente, eletti dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle singole componenti.
Qualora la consistenza del personale docente afferente al Dipartimento superasse le 50 unità, le rappresentanze sono raddoppiate.
La Giunta è nominata con Decreto Rettorale, resta in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili. Il rinnovo è contemporaneo per tutti i componenti; nel caso in cui uno o più membri si dimettano o per qualunque motivo cessino dall'ufficio subentra al loro posto il primo dei non eletti. In mancanza di non eletti non si procede a nuova elezione.
La riunione risulta valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti.
Le delibere della Giunta vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Di ogni riunione viene redatto verbale da parte del Segretario Amministrativo, che lo sottoscrive assieme al Direttore.
I nuovi componenti restano in carica per lo scorcio del triennio.
ART. 11
La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art.7 del presente Regolamento e coordina l’attività dei singoli gruppi di ricerca e delle Sezioni, ove costituite.
Su delega specifica del Consiglio o per particolari esigenze di urgenza, la Giunta può deliberare su materie di competenza del Consiglio stesso; in tali casi ferma restando la necessità di ratifica da parte del Consiglio, la relativa delibera, per essere immediatamente operativa, dev’essere assunta a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
ART. 12
Il Dipartimento ha autonomia finanziaria ed amministrativa.
Il Dipartimento può disporre dei seguenti fondi:
a. assegnazioni ordinarie di funzionamento;
b. finanziamenti mediante contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività di ricerca e di consulenza;
c. quote di proventi per prestazioni a pagamento;
d. ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizioni del Consiglio di Amministrazione all'attività del Dipartimento.
Ai sensi dell'art.8 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università di Macerata, il Dipartimento non può ricevere fondi se non per il tramite dell'Amministrazione Universitaria, con le modalità di cui al predetto Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale delle Università e degli Istituti di istruzione Universitaria, ad eccezione degli interessi attivi maturati sull'apposito c/c bancario intestato al Dipartimento ed attivato sulla stessa azienda o Istituto di credito dell'Università.
L’Università trasferisce i fondi di spettanza del Dipartimento mediante ordinativo diretto a favore del Dipartimento stesso dandone a questo comunicazione.
Il Dipartimento provvede alla corrispondente riscossione mediante reversale di incasso.
Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, sono firmate dal Direttore e dal Segretario Amministrativo del Dipartimento o da coloro che legittimamente li sostituiscono per la regolarità della gestione amministrativa.
Le reversali di incasso contengono le seguenti indicazioni:
1. Esercizio finanziario;
2. Capitolo di bilancio;
3. Cognome, nome e denominazione del debitore;
4. Causale della riscossione;
5. Importo in cifre e in lettere;
6. Data di emissione;
Il pagamento delle spese e relativa documentazione avvengono con le modalità di cui agli artt. 9 e segg. Titolo II, del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università di Macerata emanato con D.R. n.579 del 17.7.1997.
ART. 13
Ciascun docente o ricercatore del Dipartimento potrà liberamente collaborare alla ricerca scientifica e all’attività didattica svolta nell'ambito di strutture diverse da quella di appartenenza, nel rispetto dei principi delle norme vigenti.
Restano fermi l’autonomia di ogni singolo docente e ricercatore confermato ed il loro diritto di accedere direttamente, ove non partecipino a programmi di ricerca comune, ai finanziamenti per la ricerca.
Avverso le decisioni del Consiglio di Dipartimento lesive, a giudizio dell’interessato, del principio di libertà della ricerca e dell’insegnamento, è ammesso ricorso scritto al Rettore, che decide sulla base del parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.
ART. 14
Le modifiche al presente Regolamento, deliberate dal Consiglio di Dipartimento, sono emanate dal Rettore, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione a norma dello Statuto dell'Università di Macerata.
Il presente regolamento concerne le attribuzioni, la gestione ed il funzionamento del Dipartimento di Studi sullo sviluppo economico istituito nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, in conformità alla normativa vigente.
ART. 2
Finalità del Dipartimento sono:
a. promuovere e coordinare i programmi e le attività di ricerca che afferiscono al proprio ambito di studi;
b. curare lo svolgimento, mediante contratti o convenzioni, di attività di consulenza e di ricerca che rientrino nei campi di competenza;
c. organizzare conferenze, seminari e altre iniziative di carattere scientifico, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all’estero;
d. collaborare con i consigli di Facoltà e con quelli dei vari Corsi di studio e Scuole di Specializzazione per assicurare il migliore coordinamento dell’attività didattica.
ART. 3
Il Dipartimento dispone delle attrezzature indicate nel Decreto Rettorale di costituzione e nelle sue successive variazioni o integrazioni.
Detti locali e dette attrezzature potranno essere utilizzati solo per le attività istituzionali del Dipartimento e per quelle ulteriori autorizzate dal Direttore su mandato del Consiglio di Dipartimento o da appositi provvedimenti del Rettore, quando richiesti.
Per il perseguimento delle proprie finalità, il Dipartimento può avvalersi della collaborazione di centri di ricerca interni ed esterni.
ART. 4
Afferiscono al Dipartimento i professori di ruolo (ordinari, straordinari, associati) e fuori ruolo, i ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento che abbiano espresso formale opzione di afferenza al Dipartimento. Fanno parte del Dipartimento le unità di personale amministrativo, tecnico, bibliotecario ed ausiliario indicato nel Decreto Rettorale di costituzione ed in quelli successivi, emanati in conformità alle disposizioni vigenti in materia. I professori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori che desiderino entrare a far parte del Dipartimento devono presentare domanda al Rettore, che provvederà a trasmettere la richiesta stessa al Direttore del Dipartimento perché la sottoponga al Consiglio limitatamente all’attinenza del settore di ricerca del richiedente agli ambiti scientifici del Dipartimento. Il Rettore, in conformità al parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento o dal Senato Accademico, rende esecutiva l’afferenza con proprio decreto. Nel caso che il Dipartimento esprima motivato parere sfavorevole all’opzione e, comunque, nei casi controversi, viene consultato il Senato Accademico. I docenti ed i ricercatori di nuova nomina o trasferiti da altro Ateneo dovranno presentare la domanda di afferenza contestualmente alla presentazione dei documenti richiesti per l'inquadramento. I docenti e i ricercatori che intendono ritirare la propria afferenza al Dipartimento anche senza indicazione del motivo devono farne richiesta scritta al Rettore individuando la nuova struttura alla quale afferire. Il ritiro dal Dipartimento è reso esecutivo con decreto del Rettore contestualmente all’afferenza ad una nuova struttura.
ART. 5
Sono organi del Dipartimento: il Direttore, la Giunta, ed il Consiglio.
ART. 6
Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo, di norma a tempo pieno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Il Direttore è nominato con decreto rettorale e resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
L'adunanza nella quale deve avvenire l'elezione del Direttore viene indetta dal decano dei professori ordinari del Dipartimento e da lui presieduta.
L'adunanza per l'elezione del Direttore deve essere indetta di norma entro il 30 giugno precedente la scadenza del mandato o, in caso di dimissioni, entro trenta giorni dall'accettazione delle stesse.
Nel caso di decadenza o dimissioni del Direttore, il decano del Consiglio convoca, entro quindici giorni, un'apposita riunione del Consiglio e svolge temporaneamente le funzioni di Direttore.
La redazione del verbale della seduta e la trasmissione dello stesso al Rettore dell'Università è a cura del Segretario Amministrativo.
ART. 7
Il Direttore del Dipartimento presiede le adunanze e cura l’attuazione delle delibere del Consiglio e della Giunta; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
Il Direttore, inoltre, propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e la eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori. Predispone altresì una relazione annuale sui risultati della sperimentazione con riferimento allo stato della ricerca e della didattica svolta nel Dipartimento che viene trasmessa al Senato Accademico ed alle Commissioni scientifica e didattica di Ateneo ed al Nucleo di valutazione.
Il Direttore predispone il bilancio preventivo, tenendo conto dei criteri generali sull’utilizzazione dei fondi dettati dal Consiglio, ed il bilancio consuntivo, corredati entrambi da una dettagliata relazione che illustri tra gli altri i seguenti aspetti:
a. utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività del Dipartimento;
b. conseguimento delle finalità.
Il Direttore è consegnatario dei beni mobili assegnati per le esigenze del Dipartimento e risultanti nei registri inventariali.
Egli può nominare un vicedirettore scelto tra i professori di ruolo e fuori ruolo del Dipartimento incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento, dandone comunicazione al Rettore.
ART. 8
Il Consiglio di Dipartimento programma e gestisce l’attività del Dipartimento ed è composto da tutti i docenti, ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti al Dipartimento.
Con riferimento all’rt. 84, comma 8, D.P.R. 382/80 fanno parte del Consiglio anche:
1. una rappresentanza, in ragione di uno ogni cinque, eletta per la durata di tre anni accademici, del personale non docente facente parte del Dipartimento;
2. una rappresentanza, in ragione di uno ogni cinque, fino ad un massimo di tre, eletta per la durata di un anno accademico, dagli studenti iscritti ai dottorati di ricerca ai quali il Dipartimento partecipa.
Il Segretario Amministrativo, partecipa al consiglio con voto consultivo.
Il Consiglio del Dipartimento è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le rappresentanze elencate in questo articolo siano state espresse.
ART. 9
Il Consiglio di Dipartimento
a. detta criteri generali ai fini della migliore utilizzazione dei fondi, del personale e delle attrezzature del Dipartimento per le attività di ricerca;
b. approva le proposte formulate dal Direttore, coadiuvato dalla Giunta, di cui ai punti a e b dell'art. 7 del presente Regolamento;
c. approva le proposte relative a spese che in una sola volta superino la cifra di lire 4 milioni esclusa IVA.;
d. redige un parere articolato sui candidati alla copertura di posti di ruolo nei settori di competenza;
e. avanza proposte per l'affidamento delle attività didattiche ai docenti ed ai ricercatori afferenti al Dipartimento;
f. dà pareri in ordine alla stipula di contratti con professori e tecnici di cui all’art. 25 D.P.R. 382/80, nonché di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per l’uso di strutture extra-universitarie e per attività di ricerca e consulenza, di cui agli artt. 27 e 66 del citato decreto e all’art. 8 della legge 341/1990;
g. si pronuncia sull’opzione presentata ai sensi dell’art. 4;
h. approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo proposti annualmente dal Direttore;
i. delibera in merito alla eventuale costituzione di sezioni.
Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno due volte l’anno:
entro il 15 dicembre per discutere ed approvare il bilancio preventivo ed il piano annuale delle ricerche del Dipartimento ed entro il 10 marzo per discutere ed approvare il conto consuntivo da presentare al Consiglio di Amministrazione.
Delle adunanze viene redatto verbale da parte del Segretario Amministrativo, che lo sottoscrive assieme al Direttore.
ART. 10
La Giunta del Dipartimento è composta, oltre che dal Direttore e dal Segretario Amministrativo, con voto consultivo, da un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore confermato ed un rappresentante del personale non docente, eletti dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle singole componenti.
Qualora la consistenza del personale docente afferente al Dipartimento superasse le 50 unità, le rappresentanze sono raddoppiate.
La Giunta è nominata con Decreto Rettorale, resta in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili. Il rinnovo è contemporaneo per tutti i componenti; nel caso in cui uno o più membri si dimettano o per qualunque motivo cessino dall'ufficio subentra al loro posto il primo dei non eletti. In mancanza di non eletti non si procede a nuova elezione.
La riunione risulta valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti.
Le delibere della Giunta vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Di ogni riunione viene redatto verbale da parte del Segretario Amministrativo, che lo sottoscrive assieme al Direttore.
I nuovi componenti restano in carica per lo scorcio del triennio.
ART. 11
La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art.7 del presente Regolamento e coordina l’attività dei singoli gruppi di ricerca e delle Sezioni, ove costituite.
Su delega specifica del Consiglio o per particolari esigenze di urgenza, la Giunta può deliberare su materie di competenza del Consiglio stesso; in tali casi ferma restando la necessità di ratifica da parte del Consiglio, la relativa delibera, per essere immediatamente operativa, dev’essere assunta a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
ART. 12
Il Dipartimento ha autonomia finanziaria ed amministrativa.
Il Dipartimento può disporre dei seguenti fondi:
a. assegnazioni ordinarie di funzionamento;
b. finanziamenti mediante contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività di ricerca e di consulenza;
c. quote di proventi per prestazioni a pagamento;
d. ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizioni del Consiglio di Amministrazione all'attività del Dipartimento.
Ai sensi dell'art.8 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università di Macerata, il Dipartimento non può ricevere fondi se non per il tramite dell'Amministrazione Universitaria, con le modalità di cui al predetto Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale delle Università e degli Istituti di istruzione Universitaria, ad eccezione degli interessi attivi maturati sull'apposito c/c bancario intestato al Dipartimento ed attivato sulla stessa azienda o Istituto di credito dell'Università.
L’Università trasferisce i fondi di spettanza del Dipartimento mediante ordinativo diretto a favore del Dipartimento stesso dandone a questo comunicazione.
Il Dipartimento provvede alla corrispondente riscossione mediante reversale di incasso.
Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, sono firmate dal Direttore e dal Segretario Amministrativo del Dipartimento o da coloro che legittimamente li sostituiscono per la regolarità della gestione amministrativa.
Le reversali di incasso contengono le seguenti indicazioni:
1. Esercizio finanziario;
2. Capitolo di bilancio;
3. Cognome, nome e denominazione del debitore;
4. Causale della riscossione;
5. Importo in cifre e in lettere;
6. Data di emissione;
Il pagamento delle spese e relativa documentazione avvengono con le modalità di cui agli artt. 9 e segg. Titolo II, del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università di Macerata emanato con D.R. n.579 del 17.7.1997.
ART. 13
Ciascun docente o ricercatore del Dipartimento potrà liberamente collaborare alla ricerca scientifica e all’attività didattica svolta nell'ambito di strutture diverse da quella di appartenenza, nel rispetto dei principi delle norme vigenti.
Restano fermi l’autonomia di ogni singolo docente e ricercatore confermato ed il loro diritto di accedere direttamente, ove non partecipino a programmi di ricerca comune, ai finanziamenti per la ricerca.
Avverso le decisioni del Consiglio di Dipartimento lesive, a giudizio dell’interessato, del principio di libertà della ricerca e dell’insegnamento, è ammesso ricorso scritto al Rettore, che decide sulla base del parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.
ART. 14
Le modifiche al presente Regolamento, deliberate dal Consiglio di Dipartimento, sono emanate dal Rettore, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione a norma dello Statuto dell'Università di Macerata.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università di Macerata ed alla normativa vigente, in quanto applicabili.





