Divieto di contemporanea iscrizione
Ai sensi della normativa vigente non è ammessa la contemporanea iscrizione a due o più corsi universitari tra quelli compresi nelle seguenti tipologie:
- corsi di laurea triennale
- di laurea specialistica/magistrale
- di dottorato di ricerca
- di specializzazione presso Scuole
- di master di I° e II° livello
- di perfezionamento della durata di almeno 1.500 ore e comportanti l'acquisizione di almeno di 60 CFU, attivati presso questo o altri Atenei, come pure presso le Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale.
La frequenza dei corsi per la formazione iniziale degli insegnanti, previsti dal D.M. 249/2010 è incompatibile, con l'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca e qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati.
Fatto salvo il caso di iscrizione condizionata ad un corso di laurea magistrale e purchè il corso a cui ci si vuole iscrivere non preveda termini perentori per il perfezionamento dell'iscrizione (ad es. una scuola di specializzazione), lo studente iscritto ad uno dei corsi per cui vige l'incompatibilità sopra citata è autorizzato ad effettuare una iscrizione condizionata ad altro corso appartenente alle tipologie prima elencate, nei termini previsti per l'iscrizione, purché egli sia in debito del solo esame finale, il primo e il secondo corso si riferiscano ad anni accademici diversi ed il titolo del primo venga acquisito entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico di riferimento. Immediatamente dopo l'acquisizione del primo titolo, l'iscrizione al secondo corso deve essere perfezionata con il pagamento delle relative tasse, pena la decadenza dall'iscrizione stessa.





