Statuto

STATUTO SCUOLA DI DOTTORATO DI ATENEO

(D.R. n. 162 del 03/02/2010)

 
 
Art.1

ISTITUZIONE DELLA SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA

 

1.1 L’Università degli Studi di Macerata, in linea con le direttive contenute nel documento di indirizzo sulla istituzione di Scuole di Dottorato di ricerca (doc. 03/2005) del Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario, costituisce la Scuola di Dottorato allo scopo di sostenere e coordinare le attività dei singoli corsi di dottorato, nonché di potenziare e qualificare ulteriormente l’offerta formativa del terzo livello.

 
Art.2
SCOPI
 

2.1 La scuola individua i percorsi formativi con fasi comuni a più corsi di dottorato tradizionali e diviene il punto di riferimento per l’informazione, la gestione, i rapporti con le realtà esterne (nazionali ed internazionali, pubbliche e private) stabilendo con le stesse accordi per il supporto alla ricerca, stage, attività professionali, coinvolgimento di studiosi stranieri.

2.2 La Scuola coordina tutti i corsi di Dottorato di Ricerca attivi presso l’Ateneo.

 
Art. 3
ORGANI DELL SCUOLA
 

3.1  Gli organi della Scuola sono:

§       il Direttore

§       la Giunta di direzione

§       il Consiglio

§       il Comitato di riferimento

3.2 Gli organi sono supportati nelle loro attività dall’Ufficio Dottorato di ricerca.

 
Art. 4
IL DIRETTORE
 

4.1 Il Direttore della Scuola è un professore ordinario a tempo pieno dell’Ateneo, nominato dal Rettore su proposta del Senato Accademico.

4.2 Resta in carica quattro anni ed è rinnovabile per un solo mandato consecutivo.

4.3 Il ruolo di Direttore è incompatibile con l’incarico di Pro-Rettore, Delegato Rettorale, Preside e Coordinatore componente della Giunta.

4.4 Il Direttore della Scuola:

§         rappresenta la Scuola verso l’esterno e nei confronti degli altri organi dell’Ateneo;

§         convoca e presiede la Giunta e il Consiglio;

§         organizza ed amministra le attività centralizzate;

§         presenta annualmente ai competenti Organi una dettagliata relazione sull’andamento della Scuola, da sottoporre al preventivo esame del Nucleo di Valutazione anche ai fini del giudizio di cui al D.M. 224/1999;

§         elabora unitamente alla Giunta e sottopone al Consiglio le modifiche di Statuto e di Regolamento che, una volta deliberate, vengono trasmesse agli Organi istituzionali per la definitiva approvazione;

§         vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi della Scuola;

§         propone al Rettore il conferimento dei titoli rilasciati dalla Scuola;

§         sottopone al Rettore contratti e convenzioni con soggetti esterni, nazionali o internazionali, sentita la Giunta;

§         può nominare un Vice-Direttore che lo rappresenti in sua assenza ed uno o più delegati per compiti specifici.

 
Art. 5
LA GIUNTA
 

5.1 La Giunta è formata dal Direttore della Scuola e dai Coordinatori dei corsi di dottorato.

5.2 Essa resta in carica tre anni e i componenti sono rieleggibili.

5.3 Il responsabile amministrativo dell’Ufficio Dottorati di ricerca o un suo delegato partecipa alla Giunta in qualità di membro senza diritto di voto con funzioni di segretario.

 
Art. 6
FUNZIONI DELLA GIUNTA
 
6.1 La Giunta:
  • coadiuva il Direttore nella preparazione di convenzioni con soggetti esterni e nell’ambito di accordi internazionali;
  • coordina l’attività didattica e scientifica, approva le iniziative interdisciplinari tra diversi corsi di dottorato, nonché il calendario dei corsi (attivazione, bandi, esami di ammissione, passaggi d’anno, esami finali, cerimonie di conferimento titoli), ecc;
  • coordina l’attività didattica e scientifica promossa dai Comitati di dottorato;
  • si attiva per il reperimento di finanziamenti esterni;
  • promuove l’internazionalizzazione dei corsi di dottorato eventualmente avvalendosi della consulenza di una commissione di esperti che incentivi la partecipazione ai suddetti programmi;
  • si attiva per il supporto alla preparazione di progetti nazionali ed internazionali;
  • esprime pareri in ordine all’attivazione o alla disattivazione dei corsi di dottorato e/o dei curricula ivi afferenti;
  • elabora modifiche di Statuto e di Regolamento che sottopone agli organi istituzionali per la definitiva approvazione;
  • promuove indagini sulle attività professionali svolte dai dottori di ricerca dopo il conseguimento del titolo.
 
Art. 7
IL CONSIGLIO DELLA SCUOLA
 

7.1 Sono membri di diritto del Consiglio il Direttore, che lo presiede, i Coordinatori dei corsi di dottorato attivi, i Responsabili dei curricula in cui si articolano i dottorati e due rappresentanti del Comitato di Riferimento designati dal Rettore.

7.2 Compongono, inoltre, il Consiglio i rappresentati dei dottorandi, uno per ciascun corso di dottorato, i quali restano in carica finché mantengono la qualifica di iscritti ai corsi di dottorato di ricerca; l’elettorato attivo e passivo è costituito dai dottorandi regolarmente iscritti al triennio; le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi sono indette dal Rettore e le modalità di svolgimento sono specificate nel decreto di indizione.

7.3 Partecipa al Consiglio il Direttore Amministrativo o un suo delegato con funzioni di segretario.

 
Art. 8

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA

 
8.1 Il Consiglio:
  • opera come raccordo propositivo, consultivo ed informativo tra la Scuola, i Comitati di Dottorato, i Dipartimenti, i Collegi dei docenti e i dottorandi di ricerca;
  • esprime un parere alla Giunta sulle modalità di coordinamento delle attività di formazione e delle iniziative interdisciplinari tra i corsi di dottorato;
  • delibera in ordine all’attivazione o alla disattivazione dei corsi di dottorato e/o dei curricula ivi afferenti, sentito il parere della Giunta;
  • si riunisce almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; nella riunione per il bilancio preventivo delibera in ordine all’applicazione delle risorse finanziarie destinate ai corsi su proposta della Giunta.
 
Art. 9
I COMITATI DI DOTTORATO
 

9.1 I corsi di dottorato di ricerca attivi presso l’Università di Macerata sono nel numero di uno per ciascuna delle seguenti aree disciplinari:

  • 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
  • 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
  • 12 - Scienze giuridiche
  • 13 - Scienze e economiche e statistiche
  • 14 - Scienze politiche e sociali.

9.2 A ciascun corso di dottorato sovrintende il relativo Comitato di dottorato, composto dai Responsabili dei curricula afferenti al dottorato stesso.

9.3 Il Comitato di Dottorato elegge al proprio interno il Coordinatore del Corso di dottorato di ricerca che fa parte della Giunta della Scuola di Dottorato.

9.4 Il Comitato di dottorato si riunisce almeno due volte l’anno e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario e/o vi sia la richiesta di almeno un terzo dei componenti.

 
Art. 10

FUNZIONI DEL COMITATO DI DOTTORATO

 

10.1 Il Comitato di Dottorato:

  • si esprime sull’istituzione e/o disattivazione dei curricula e degli indirizzi dei corsi proposti dalle strutture scientifiche;
  • individua e coordina percorsi formativi comuni ai curricula inerenti al corso di dottorato;
  • formula proposte in ordine all’utilizzo delle risorse finanziarie.
 
Art. 11

IL COMITATO DI RIFERIMENTO

 

11.1 E’ l’organo consultivo della Scuola, è presieduto dal Rettore ed è composto dal Direttore e da non più di 13 qualificati rappresentanti del mondo delle istituzioni, dell’imprenditoria e delle realtà socio-culturali esterne all’Ateneo.

11.2 I componenti esterni sono proposti dalla Giunta e nominati con Decreto Rettorale, restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

11.3 Partecipa al Consiglio il Direttore Amministrativo o un suo delegato con funzioni di segretario.

 
Art. 12

FUNZIONI DEL COMITATO DI RIFERIMENTO

 
12.1 Il Comitato:
  • funge da raccordo tra la Scuola e le realtà istituzionali, produttive e socio-culturali locali, nazionali ed internazionali; individua e propone iniziative a supporto della Scuola;
  • esprime pareri in ordine alla determinazione di corsi di dottorato maggiormente rispondenti alle esigenze di ricerca e innovazione del territorio, anche nella prospettiva della internazionalizzazione;
  • si adopera per il reperimento delle risorse economiche e finanziarie adeguate alle attività della Scuola.
 
Art. 13
AUTONOMIA FINANZIARIA
 

13.1 Alla Scuola di dottorato si applicano le norme amministrative-contabili previste dallo Statuto di Autonomia e del Titolo II, Capo II del “Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo”.

 
Art. 14
RINVIO
 

14.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia allo Statuto dell’Università, ai Regolamenti di Ateneo e alle norme generali dell’Ordinamento universitario.

 

Macerata, lì 3 febbraio 2010

                                                                 

                                                                                   IL RETTORE

                                                                                           (Prof. Roberto Sani)