Foreign students
VISTO D'INGRESSO PER MOTIVI DI STUDIO Costituisce unico titolo valido per lo svolgimento delle procedure relative all'immatricolazione il visto di ingresso, rilasciato per motivi di studio/Università. La Rappresentanza, previa acquisizione della documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in merito alle garanzie economiche, può rilasciare al candidato che risulti inserito negli elenchi degli ammessi alle prove – anche se “con riserva” - il visto d’ingresso per motivi di studio/Università al fine di consentire al richiedente di sostenere l’esame di ammissione all’Università. Il visto per studio/Università può essere rilasciato – in una sola circostanza ed esclusivamente nei termini e nei tempi previsti dalle presenti Disposizioni - soltanto per consentire l’immatricolazione in Italia degli studenti stranieri. In nessun caso è previsto il rilascio del visto per studio/Università in favore di stranieri iscritti ad anni accademici successivi a quello di immatricolazione. Né sarà possibile rilasciare visti di reingresso a studenti immatricolati ed in attesa di rilascio di primo permesso di soggiorno in quanto ciò non è previsto dalla normativa vigente. Detto visto, rilasciato secondo le procedure indicate dalla Direzione Generale per gli Italiani all’estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri ed in presenza dei requisiti economici ed assicurativi appresso specificati, dovrà essere di tipo “D” (nazionale) con ingressi multipli e validità sempre superiore a 90 giorni (onde consentire agevolmente l’eventuale proroga del relativo permesso di soggiorno in caso di successiva immatricolazione ad un corso universitario) e, ove possibile, con validità fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Ai fini dell’ottenimento del visto d’ingresso per motivi di studio/Università e, successivamente, del permesso di soggiorno lo studente straniero deve dimostrare la disponibilità in Italia dei mezzi di sostentamento sufficienti, comprovata mediante garanzie economiche personali o fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, comprese le Università, da Governi locali, da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana per un importo non inferiore ad euro 350,57 mensili, per ogni mese di durata dell'anno accademico (Decreto interministeriale 20 novembre 2001, pubblicato in G.U. n. 283 del 5.12.2001). Lo studente deve anche indicare, secondo la normativa in vigore, i mezzi di sussistenza, l’esistenza di un idoneo alloggio nel territorio nazionale, nonché la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l’esibizione del biglietto di ritorno. La semplice candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce documento di copertura economica. Gli studenti che, avendo chiesto ma non ancora ottenuto una borsa di studio del Governo italiano, intendano presentare domanda di iscrizione anche ai sensi delle presenti norme devono produrre un documento di copertura economica valido per ogni mese di durata dell’anno accademico come gli altri candidati. Per la copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri (art. 39 c.3 T.U. n. 286/1998 e Direttiva 01.03.2000 del Ministero dell’Interno) sono ammesse le seguenti formule: a) dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza; b) polizza assicurativa straniera, accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validità in Italia, sulla sua durata e sulle forme di assistenza previste, che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata; c) polizza assicurativa con Enti o società nazionali, quali ad esempio l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, I.N.A. che offre in Convenzione con il Ministero della Salute una apposita polizza per la copertura di tali rischi; in caso di altri Enti o società diversi dall’I.N.A. la polizza dovrà essere accompagnata da una dichiarazione dell’ente assicuratore che specifichi l’assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata; d) iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, dietro presentazione del permesso di soggiorno per motivi di studio, del Codice Fiscale e del versamento di un contributo forfetario annuale.
Per quanto riguarda la copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri (art. 39 c.3 T.U. n. 286/1998 e Direttiva 01.03.2000 del Ministero dell’Interno), lo studente dovrà dimostrarne il possesso, all’atto della richiesta del permesso di soggiorno. ADEMPIMENTI AL MOMENTO DELL'ARRIVO IN ITALIA Entro otto giorni dall'arrivo in Italia i candidati devono inoltrare la richiesta di permesso di soggiorno per studio alla Questura competente della città in cui intendono stabilire la propria dimora. L’istanza potrà essere presentata tramite gli Uffici postali, avvalendosi dello sportello istituito eventualmente presso gli Atenei, utilizzando l’apposito kit a disposizione presso gli stessi Uffici. All’atto della presentazione della richiesta di permesso di soggiorno lo straniero sarà identificato e dovrà provvedere al pagamento di euro 27,50 tramite apposito bollettino di c/c postale per il rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico e di euro 30,00 da versare all’operatore dell’Ufficio postale per il costo del servizio. Lo studente straniero sarà convocato successivamente in Questura tramite sms e lettera raccomandata, per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici e per il rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico. Nella predisposizione delle richieste di permesso di soggiorno lo straniero può avvalersi dell’assistenza gratuita e qualificata dei Patronati e dei Comuni, che hanno attivato tale servizio. L’Ufficio postale rilascia la ricevuta di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno che equivale alla ricevuta di presentazione delle istanze rilasciata dalla Questura. Informazioni sulla procedura possono essere acquisite tramite: il sito www.portaleimmigrazione.it, per le informazioni di carattere generale sulle procedure, per conoscere gli indirizzi dei Comuni e dei Patronati abilitati, per conoscere gli indirizzi degli Uffici postali abilitati all’accettazione delle istanze di richiesta del permesso di soggiorno, per conoscere lo stato di avanzamento della pratica entrando in un’area riservata inserendo userid e password riportati sulla ricevuta; il numero verde gratuito 800.309.309 che fornisce informazioni generali e l’indirizzo dei Comuni e dei Patronati tramite l’invio di sms; il numero verde 803.160 per conoscere l’indirizzo degli Uffici postali abilitati.
Gli studenti croati pendolari (in attesa di opportune iniziative in sede di specifici Accordi tra l'Italia e la Croazia), nonché i cittadini stranieri regolarmente residenti nella Repubblica di San Marino sono esonerati dall'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno perché l’immatricolazione avviene attraverso l’esibizione del solo visto di ingresso (eventualmente ad ingressi multipli). Ai familiari stranieri di un cittadino comunitario è rilasciata, dal Questore del luogo dove risiede, una carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, ed una carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, su modello cartaceo attualmente in uso. Predetti titoli potranno essere richiesti direttamente alla Questura competente o presso gli Uffici postali abilitati. PROROGA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO Gli studenti, successivamente all’immatricolazione ad un corso universitario, devono richiedere al Questore della Provincia in cui si trovano il rinnovo del permesso di soggiorno per l’intero anno, almeno trenta giorni prima della scadenza. In occasione di tale rinnovo, l’interessato deve essere in possesso della copertura economica di cui alla Direttiva del Ministero dell’Interno 1.3.2000, del certificato di iscrizione all'Università e di tutte le condizioni già previste per il rilascio del permesso di soggiorno. I permessi di soggiorno per motivi di studio/Università sono rinnovati "agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche", così come determinate dalle Università in termini di crediti. Lo stesso comma stabilisce che "per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio" (art. 46, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394). E’ prevista la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l’iscrizione ad un corso diverso da quello per il quale lo studente straniero abbia fatto ingresso in Italia, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L.vo 10 Agosto 2007 n. 154. Al riguardo,nel precisare che la possibilità di transitare ad un corso di studio diverso da quello per il quale è stato rilasciato il visto è prevista per i soli corsi universitari, con esclusione, quindi dei passaggi a corsi privati, sono state individuate le relative modalità applicative nella circolare n. 400/C/2008/899/P/12.214.27BI datata 21 febbraio 2008 del Ministero dell’Interno.
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