Doctor europaeusNel 1980, con D.P.R. 11 luglio 1980, n.382, viene istituito in Italia il Dottorato di Ricerca, corso universitario post-lauream di durata triennale, al termine del quale si consegue il titolo di Dottore di Ricerca, equivalente al titolo di Ph.D. (Philosophiae Doctor) dei paesi anglosassoni e a titoli analoghi presenti in altri Paesi. Dal 1992 la Confederazione delle Conferenze dei Rettori dell'Unione Europea (oggi EUA - European University Association), a sostegno di una spendibilità in ambito europeo dei diversi titoli nazionali, ha elaborato un marchio di garanzia definito Doctor Europæus, acquisibile in tutti i Paesi europei, congiuntamente al titolo nazionale. Tale qualifica può essere conseguita nel rispetto di quattro condizioni relative alla co-tutela, alla valutazione da parte di una giuria internazionale, al plurilinguismo e alla mobilità del dottorando, così come di seguito illustrate: 1. Ammissione all’esame finale accordata, alla luce di giudizi redatti sulla tesi, da almeno due professori appartenenti a distinte istituzioni universitarie di due Stati Europei, diversi da quello dove il dottorato è sostenuto; 2. La Commissione di esame finale deve essere integrata da almeno un professore, diverso dai referee suddetti, appartenente ad una istituzione universitaria di uno Stato Europeo, che non sia quello dove il dottorato è sostenuto; 3. Parte della discussione della tesi deve essere effettuata in una lingua Europea diversa dalla lingua nazionale del Paese dove è sostenuto il dottorato; 4. La tesi dottorale dovrà essere elaborata a seguito di un soggiorno di studio e ricerca, di almeno 3 mesi, in un altro Paese Europeo. ******* PROCEDURA PER IL CONSEGUIMENTO DEL DOCTOR EUROPAEUS
Gli allievi interessati dovranno manifestare la loro volontà di conseguire la qualifica di Doctor Europaeus presentando una richiesta al Collegio dei docenti (Modulo A – Istanza di ammissione), che dovrà autorizzare il dottorando, entro il 31 dicembre del II anno di corso, impegnandosi a garantire il rispetto delle condizioni previste (Modulo B – Autorizzazione Collegio). Il Collegio dei docenti dovrà, inoltre, designare entro il 30 giugno del III anno di corso i due referee e il docente straniero che andrà ad integrare la Commissione per l’esame finale (Modulo C – Designazioni). Tali decisioni dovranno essere ratificate dal Collegio nella seduta dedicata all’ammissione del dottorando all’esame finale. Al termine del corso (31 dicembre) dovrà essere trasmesso alla Segreteria della Scuola l’elaborato da sottoporre ai Referee, affinché possa essere inoltrato ai suddetti e la loro valutazione possa pervenire all’Amministrazione entro il 30 gennaio successivo. All’atto di presentazione della domanda di ammissione all’esame finale, gli aspiranti sono tenuti ad aggiungere specifica richiesta di conseguimento della qualifica di Doctor Europæus (Modulo D – Conseguimento D.E.).
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