Sospensione

La sospensione della frequenza dei corsi di dottorato è prevista solo per i seguenti motivi:

a) gravidanza e maternità;

b) gravi e documentate ragioni di salute;

c) gravi motivi personali.

Nei primi due casi, il dottorando è tenuto a presentare alla Segreteria della Scuola una richiesta di sospensione, nella quale specifica i motivi della stessa, unitamente alla presa d'atto del Coordinatore del corso. Nell'ultimo caso, invece, spetta al Collegio dei docenti esprimersi in merito all'accogliemento della richiesta, dandone comunicazione alla Segreteria della Scuola.

In ogni caso, i titolari di borsa di studio devono contestualmente richiedere la sospensione della borsa per il periodo interessato. 

Al termine del periodo di sospensione, il dottorando deve manifestare la volontà di essere riammesso alla frequenza del corso, tramite specifica richiesta, cui deve essere allegata la relativa presa d'atto del Coordinatore del corso.

Nel caso in cui il periodo di sospensione sia pari a 12 mesi, il dottorando sarà ammesso a ripetere l'anno.