Regolamento
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L'Istituto di Studi storici è regolato dall'articolo 32 dello Statuto dell'Università degli studi di Macerata, nel quale sono disciplinati gli Istituti.
L'articolo 32 così recita:
1. Gli Istituti sono strutture organizzative di un settore scientifico omogeneo per fini e per metodo, finalizzate allo sviluppo della ricerca ed allo svolgimento dell'attività didattica. Essi svolgono, in quanto compatibili, le funzioni previste dal presente Statuto per i Dipartimenti.
2. Sono organi dell'Istituto: il Consiglio e il Direttore.
3. Il Consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività dell'Istituto. Il Consiglio è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, da una rappresentanza del personale-tecnico-amministrativo e, ove esistenti, da una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli assegnisti, eletti secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione.
4. Il Direttore ha la rappresentanza dell'Istituto. Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo dai membri del Consiglio di Istituto, nel modo previsto dal Regolamento di organizzazione di Ateneo. Il Direttore, nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici.
5. Il Regolamento di organizzazione di Ateneo definisce i requisiti minimi per il mantenimento degli istituti e ne disciplina la disattivazione.





