Università di Macerata
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Dipartimento di Scienze storiche, documentarie, artistiche e del territorio "Renzo Paci"

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Regolamento

 

 

 

Regolamento del 
Dipartimento di Scienze storiche, documentarie, artistiche e del territorio 


 

Art.1 -

Istituzione del Dipartimento

Il presente regolamento concerne le attribuzioni, la gestione ed il funzionamento del dipartimento di Scienze storiche, documentarie, artistiche e del territorio istituito con D.R. n. 27 del 13 novembre 1997 nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, in conformità alla normativa vigente.

Art. 2 - Finalità del Dipartimento

A - Promuovere e coordinare i programmi e le attività di ricerca che si riferiscono ad aree tematiche di interesse comune e che si svolgono presso l'università di Macerata.

Restano fermi l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore confermato ed il loro diritto di accedere direttamente, nel caso non partecipino a programmi di ricerca comune, ai finanziamenti per la ricerca.

B - Organizzare e predisporre le strutture necessarie per tali attività.

C- Curare lo svolgimento, all'interno dell'università, di attività di consulenza e di ricerca assunte sulla base di contratti convenzioni.

D- Organizzare seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all'estero.

E- Concorrere con i consigli di facoltà, con quelli di corso di laurea e con gli organi direttivi delle scuole di perfezionamento e di specializzazione alla attività didattica, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali al fine della loro migliore utilizzazione.

F - Organizzare i corsi per il conseguimento dei Dottorati di ricerca relativi alle discipline ad esso afferenti.

G - Concorrere eventualmente alla sperimentazione delle nuove attività didattiche previste dall'art. 92 del D.P.R. 382/80 ed ai corsi di cui agli artt. 6 e 11 della legge n. 341/1990.

Art. 3 - funzioni del Dipartimento

Sono specifiche funzioni del dipartimento nel suo complesso:

A - Ripartire ed amministrare i fondi assegnati al dipartimento ed ai suoi componenti a qualsiasi titolo per la realizzazione di programmi comuni di ricerca, di progetti di sviluppo e per l'attività didattica, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore confermato come dal primo comma, art. 2 del presente regolamento.

B - Organizzare i servizi generali e l'impiego dei locali.

C - Mettere a disposizione del personale docente e coordinare i mezzi e le attrezzature necessari per la preparazione dei dottorandi di ricerca.

D - Coordinare l'attività di ricerca svolta dalle sezioni, ove costituite, dai singoli gruppi e dai singoli ricercatori e promuovere, eventualmente con proprie pubblicazioni, la diffusione dei risultati della ricerca e la valorizzazione delle competenze in essa acquisite.

Art. 4 - Locali ed attrezzature del Dipartimento e servizio di biblioteca

Il dipartimento ha sede nei locali e dispone delle attrezzature indicati nel D.R. di costituzione ed in sue successive variazioni o integrazioni.

Detti locali e dette attrezzature potranno essere utilizzati solo per le attività istituzionali del dipartimento e per quelle ulteriori autorizzate dal direttore su mandato del consiglio di dipartimento.

Per il perseguimento delle proprie finalità, il dipartimento può avvalersi della collaborazione di centri ed organismi di ricerca che ne facciano richiesta al direttore del dipartimento.

Presso i locali del dipartimento ha sede la biblioteca del dipartimento la quale raggruppa le biblioteche già esistenti degli istituti di storia medievale e moderna, di paleografia e bibliologia e dell’ex sezione di storia dell'arte del dipartimento di lingue e letterature moderne.

Per l'organizzazione della biblioteca e per la disciplina dei servizi ad essa connessi, il consiglio di dipartimento può adottare un regolamento nel quale verranno precisate le competenze direttive, i ruoli, le funzioni, l'organizzazione del lavoro, le formalità per gli acquisti e l'accesso al servizio, nonché ogni altro aspetto relativo alla sua attività.

I bibliotecari del dipartimento svolgono in modo autonomo il proprio lavoro nel rispetto della normativa vigente in materia di biblioteche e nell'ambito delle norme del regolamento dipartimentale di biblioteca e sotto la direzione del direttore.

Art. 5 - Componenti del Dipartimento e modalità di adesione

Afferiscano al dipartimento:

I professori di ruolo (ordinari, straordinari, associati) e fuori ruolo i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento che abbiano espresso formale opzione di afferenza al dipartimento.

Fanno inoltre parte del dipartimento:

A - Il personale amministrativo, tecnico, bibliotecario ed ausiliario indicato nel D.R. di costituzione ed in quelli successivi, emanati in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

B - I professori e ricercatori di altro ateneo che svolgono un corso ufficiale di insegnamento rientrante tra i settori disciplinari propri del dipartimento.

I professori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori che desiderino entrare a far parte del dipartimento devono presentare domanda scritta al rettore, che provvederà a trasmettere la richiesta stessa al direttore del dipartimento perché la sottoponga al parere del consiglio limitatamente all'attinenza della disciplina di cui il richiedente è titolare agli ambiti scientifici del dipartimento.

Il senato accademico viene consultato nel caso che il dipartimento esprima motivato parere sfavorevole all'opzione e, comunque, nei casi controversi.

Il rettore, in conformità al parere favorevole espresso dal consiglio di dipartimento o dal senato accademico, rende esecutiva l'afferenza con proprio decreto.

L'ammissione di nuovi docenti e ricercatori al dipartimento, anche nel caso di trasferimento da o ad altro dipartimento, avverrà con decorrenza 1 novembre.

Si fa eccezione per i docenti ed i ricercatori di nuova nomina presso l'università di Macerata, per i quali l'ammissione può avvenire anche nel corso dell'anno accademico.

I docenti ed i ricercatori di nuova nomina dovranno presentare la domanda di afferenza contestualmente alla presentazione dei documenti di rito per l'inquadramento.

I docenti e ricercatori che intendono ritirare la propria afferenza al dipartimento devono farne richiesta scritta al rettore anche senza indicazione del motivo esercitando nella medesima il diritto di opzione individuando la nuova struttura alla quale afferire. Il ritiro dal dipartimento è reso esecutivo con decreto del rettore contestualmente all'afferenza ad una nuova struttura.

Art. 6 - Albo degli studenti

Può essere istituito l'albo degli studenti iscritti al dipartimento, riservato a coloro che intendono laurearsi in una disciplina il cui docente abbia afferito al dipartimento stesso. L'iscrizione all'albo, che va rinnovata entro il 31 dicembre di ogni anno accademico, verrà regolamentata con apposite norme stabilite dalla giunta.

Art. 7 - Organi del Dipartimento

Sono organi del dipartimento: il consiglio, la giunta, il direttore.

Art. 8 - Composizione del Consiglio

Il consiglio di dipartimento è composto dai docenti, ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento, afferenti al dipartimento.

Fanno altresì parte del consiglio:

1 - una rappresentanza, in ragione di uno ogni cinque, eletta per la durata di tre anni accademici, del personale non docente afferente al dipartimento.

2 - una rappresentanza, in ragione di uno ogni cinque, fino ad un massimo di tre, eletta per la durata di un anno accademico, degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca ai quali il dipartimento partecipa.

Il segretario amministrativo assiste al consiglio e vi partecipa con voto consultivo qualora non eletto come rappresentante del personale amministrativo e tecnico e della biblioteca.

Il processo verbale del consiglio è redatto dal segretario amministrativo che svolge le funzioni di segretario del consiglio.

Il consiglio di dipartimento è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le rappresentanze elencate in questo articolo siano state espresse.

Art. 9 - Attribuzioni del Consiglio

Il consiglio di dipartimento si avvale delle seguenti attribuzioni:

1 - Detta criteri generali per:

a) l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per le sue attività di ricerca;

b) l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;

2 - Approva le proposte formulate dal direttore, coadiuvato dalla giunta, di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 9 del presente regolamento; approva altresì le proposte relative a spese che in una sola volta superino il limite previsto dal regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’ateneo.

3 - Approva i singoli piani di studio e di ricerca per il conseguimento dei dottorati di ricerca che abbiano sede amministrativa nell'università di Macerata.

4 - Formula le richieste di posti dei ruoli di docente e di ricercatore che trasmette alla facoltà sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca affinché la facoltà le coordini con le esigenze didattiche. Propone alla facoltà la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari ed è tenuto a redigere un parere articolato sui candidati alla copertura di posti di ruolo presso la facoltà.

5 - Avanza proposte per l'affidamento delle attività didattiche ai docenti ed ai ricercatori afferenti al dipartimento.

6 - Dà pareri in ordine alle chiamate dei professori ed al conferimento delle supplenze da effettuare da parte dei consigli di facoltà, limitatamente alle discipline comprese nel dipartimento. Quando trattasi di professori ordinari o straordinari partecipano alle sedute del consiglio i soli appartenenti alla medesima categoria; quando trattasi di professori associati, partecipano alle sedute del consiglio solo i professori di ruolo.

7 - Dà pareri in ordine alla stipula di contratti con professori e tecnici di cui all'art. 25 D.P.R. 382/80, nonché di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per l'uso di strutture extra-universitarie e per attività di ricerca e consulenza, di cui agli artt. 27 e 66 del citato decreto e all'art. 8 della legge 341/1990.

8 - Si pronuncia sull'opzione presentata ai sensi dell'art. 5.

9 - Collabora con gli organi di governo dell'università e gli organi di programmazione nazionale, regionale e locale, alla elaborazione ed alla istituzione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente.

10 - Approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo proposti annualmente dal direttore.

11 - Delibera in merito alla eventuale costituzione di sezioni.

12 - Avanza le richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al consiglio di amministrazione che le valuterà tenendo conto dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti di supporto alla didattica.

Il consiglio è convocato dal direttore almeno tre volte l'anno.

A - Entro il 31 marzo per discutere ed approvare il conto consuntivo da presentare al consiglio di amministrazione..

B - Entro il 15 giugno per discutere ed approvare i programmi di sviluppo e il piano annuale delle ricerche del dipartimento.

C - Entro il 15 dicembre per discutere ed approvare il bilancio preventivo.

Il consiglio è convocato inoltre, quando richiesto, per eleggere il direttore ed i componenti della giunta, ogni qualvolta la giunta all'unanimità o a maggioranza lo ritenga opportuno o, in via straordinaria, quando almeno un quarto dei membri ne faccia motivata richiesta scritta. In tal caso l'adunanza deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno degli eventi diritto.

Art. 10 - Adunanze del Consiglio

Il consiglio di dipartimento è convocato dal direttore che redige l'ordine del giorno e dà avviso dell'adunanza facendo affiggere la relativa comunicazione e l'ordine del giorno all'albo del dipartimento.

La convocazione scritta è fatta pervenire agli aventi diritto almeno sette giorni prima della riunione.

La riunione del consiglio è valida se è presente almeno la metà più uno degli aventi diritto a partecipare. Dal computo per determinare la maggioranza sono esclusi coloro che hanno giustificato per iscritto la propria assenza.

La riunione del consiglio viene presieduta dal direttore del dipartimento o dal vice-direttore nel caso di impedimento o assenza.

Il libro dei verbali approvati delle riunioni del consiglio è custodito dal segretario amministrativo del dipartimento ed è a disposizione di chiunque, anche non afferente al dipartimento, voglia consultarlo; per quello che concerne questioni attinenti singole persone, il direttore potrà portare opportune limitazioni alla consultazione.

Le adunanze del consiglio di norma non sono pubbliche.

Art. 11 - Elezione della Giunta

La giunta del dipartimento è costituita, oltre che dal direttore e dal segretario amministrativo, con voto consultivo, da un professore di ruolo di prima fascia, un professore di ruolo di seconda fascia, un ricercatore confermato ed un rappresentante del personale non docente, eletti dal consiglio di dipartimento nell'ambito delle singole componenti.

Qualora la consistenza del personale docente afferente al dipartimento superasse le 50 unità, le rappresentanze sono raddoppiate.

Il verbale delle riunioni della giunta viene redatto dal segretario amministrativo.

La giunta è nominata con decreto rettorale.

La giunta resta in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili. Il rinnovo è contemporaneo per tutti i componenti; nel caso in cui uno o più membri si dimettano o per qualunque motivo cessino dall'ufficio subentra al loro posto il primo dei non eletti.

I nuovi componenti restano in carica per lo scorcio del triennio.

La giunta è convocata non meno di una volta ogni quattro mesi dal direttore che la presiede, con preavviso di almeno cinque giorni e, in caso di necessità e urgenza, con preavviso di almeno due giorni, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni della giunta vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

I verbali approvati vengono raccolti in volumi e custoditi a cura del segretario amministrativo.

Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

Art. 12 - Attribuzioni della Giunta

Sono compiti della giunta:

1 - Coadiuvare il direttore nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art.9 del presente Regolamento.

2 - Mantenere gli opportuni contatti con i rappresentanti dei singoli gruppi di ricerca e delle Sezioni, ove costituite.

3 - Affidare ai professori di ruolo gli insegnamenti relativi ai Dottorati di ricerca, valutandone le richieste in conformità a quanto stabilito dalla legge.

Su delega specifica del consiglio o per particolari esigenze di urgenza, la giunta può deliberare su materie di competenza del consiglio stesso; in caso di urgenza, ferma restando la necessità di ratifica da parte del consiglio, la relativa delibera, per essere immediatamente operativa, dev'essere assunta a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 13 - Elezione del Direttore

Il direttore del dipartimento è eletto tra i professori di ruolo di norma a tempo pieno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il direttore è nominato con D.R. e resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

L'adunanza nella quale deve avvenire l'elezione del direttore viene indetta dal decano dei professori ordinari del dipartimento e da lui presieduta.

L'adunanza per l'elezione del direttore deve essere indetta entro il 30 giugno precedente la scadenza del mandato o, in caso di dimissioni, entro trenta giorni dall'accettazione delle stesse.

Nel caso di decadenza o dimissioni del direttore, il decano del dipartimento convoca, entro quindici giorni, un'apposita riunione del consiglio e svolge temporaneamente le funzioni di direttore.

La redazione del verbale della seduta e la trasmissione dello stesso al rettore dell'università è a cura del segretario amministrativo.

Art. 14 - Attribuzioni del Direttore

Il direttore del dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:

A - Convoca il consiglio e lo presiede;

B - Convoca la giunta e ne dirige i lavori;

C - Cura l'attuazione delle delibere del consiglio e della giunta;

D - Vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti;

E - Rappresenta il dipartimento nelle forme e nei ruoli consentiti dalla legge;

F - Assume per conto del dipartimento tutti gli impegni e propone la stipula dei contratti, nei limiti delle norme contabili ed amministrative di cui al presente articolo;

G - Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;

H - Può nominare, ai fini della regolare gestione amministrativa del dipartimento, un vice-direttore scelto tra i professori di ruolo del dipartimento incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento, dandone comunicazione al rettore.

Il direttore, inoltre, coadiuvato dalla giunta, promuove le attività del dipartimento esercitando le seguenti ulteriori attribuzioni:

1 - Predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale non docente per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito del dipartimento, nonché per lo svolgimento dell'attività didattica, da inoltrare al consiglio di amministrazione.

2 - Propone il piano annuale delle ricerche del dipartimento e la eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori anche in comune con gli altri dipartimenti dell'università di Macerata o di altra università italiana o straniera e con il C.N.R. o con altre istruzioni scientifiche; predispone altresì i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuove convenzioni tra l'università e gli enti interessati.

3 - Predispone annualmente una relazione sui risultati della sperimentazione con riferimento allo stato della ricerca e della didattica svolta nel dipartimento, che viene trasmessa al senato accademico ed alle commissioni scientifica e didattica di ateneo ed al nucleo di valutazione.

4 - Mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessari per la preparazione dei dottorandi di ricerca e per consentire la preparazione delle tesi di laurea e di diploma assegnate.

5 - Ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quant'altro serve per il buon funzionamento del dipartimento; dispone il pagamento delle relative fatture, fatta sempre salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati.

Il direttore, coadiuvato dalla giunta e sulla base delle indicazioni fornite dal consiglio, predispone annualmente entro il 31 maggio le richieste di finanziamento al consiglio di amministrazione dell'università, corredate dalla relazione concernente il piano annuale delle ricerche del dipartimento stesso.

Il direttore, coadiuvato dalla giunta, predispone entro il 30 novembre il bilancio preventivo, tenendo conto dei criteri generali sull'utilizzazione dei fondi dettati dal consiglio, ed entro il 15 marzo il consuntivo, corredati entrambi da una dettagliata relazione che illustri tra gli altri i seguenti aspetti:

1 - Utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività didattiche e di ricerca in corso nel dipartimento;

2 - Eventuali esigenze di adattamento sopravvenute in corso d'anno;

3 - Conseguimento delle finalità preventivate nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica e nella collaborazione scientifica dell'attività a carattere interdipartimentale e interuniversitario.

4 - Risultati generali della gestione e variazioni rispetto alla previsione sopravvenute in corso d'esercizio.

Il direttore è consegnatario dei beni mobili e degli eventuali automezzi assegnati per le esigenze del dipartimento e risultanti nei registri inventariali da redigersi in conformità a quanto previsto dal regolamento amministrativo dell'università di Macerata; è inoltre responsabile, in solido con il segretario amministrativo, della gestione amministrativa e contabile del dipartimento.

Per tutte le modalità contabili e amministrative dell'esercizio finanziario del dipartimento, il direttore è tenuto a far riferimento al regolamento amministrativo dell'università di Macerata.

Art. 15 - Segretario Amministrativo

Il segretario amministrativo provvede alla gestione amministrativa e contabile del dipartimento; in conformità alle direttive del direttore, sovrintende all'attività degli uffici amministrativi in modo che ne sia assicurato il buon andamento; cura l'esecuzione delle delibere del consiglio in base alle direttive del direttore; svolge funzioni di consulenza del consiglio, della giunta e del direttore in materia amministrativa e contabile.

Provvede, con mandato a proprio favore, alla costituzione del fondo delle spese di pronta cassa ed alla relativa rendicontazione riassuntiva per genere di spesa. Adempie altresì ad ogni obbligo in ottemperanza alle norme fiscali.

Secondo le indicazioni della giunta, elabora tecnicamente il bilancio preventivo e predispone il conto consuntivo, corredati entrambi, da una dettagliata relazione tecnico-contabile che integra quella del direttore.

Provvede affinché l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate del dipartimento avvengano integralmente e sollecitamente.

Può designare l'incaricato della sua sostituzione, in caso di assenza o temporaneo impedimento.

Coordina il personale del dipartimento relativo ai vari servizi, lasciando autonomia operativa al personale della biblioteca.

Art. 16 - Sezioni del Dipartimento

All'interno del dipartimento possono costituirsi sezioni che riflettano settori e orientamenti di ricerca omogenei e specifici, nel quadro della visione unitaria di fondo che caratterizza il progetto dipartimentale.

Le sezioni di cui al precedente comma vanno intese come articolazioni funzionali del dipartimento e non hanno autonomia amministrativa.

Le sezioni propongono annualmente al direttore e alla giunta i piani di ricerca ordinari, che affluiscono al piano generale del dipartimento.

Inoltre, fatta salva la responsabilità amministrativa del direttore, esse richiedono e gestiscono autonomamente, come previsto per i singoli docenti, i fondi ministeriali per le ricerche condotte collegialmente al loro interno, o in collaborazione con enti ad esse collegati.

Le richieste di cui al comma precedente e quelle dei singoli docenti o gruppi, vanno comunque segnalate al direttore per la predisposizione del piano annuale delle ricerche.

Art. 17 - Ricorso al Rettore

Avverso le decisioni del consiglio di dipartimento lesive, a giudizio dell'interessato, del principio di libertà della ricerca e dell'insegnamento, è ammesso ricorso scritto al rettore; entro i dieci giorni successivi alla comunicazione oggetto di contestazione, il Rettore decide sulla base del parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione per le rispettive competenze.

Art. 18 - Autonomia finanziaria e amministrativa

Secondo quanto disposto dal regolamento di contabilità, il dipartimento ha autonomia finanziaria ed amministrativa.

Il dipartimento può disporre dei seguenti fondi:

1 - Dotazione ordinaria di funzionamento;

2 - Assegnazione per l'acquisto di attrezzature e materiale librario;

3 - Assegnazioni per la ricerca scientifica, ivi comprese quelle per attrezzature;

4 - Tasse iscrizione a scuole o corsi istituiti presso il dipartimento stesso, contributi di laboratorio, biblioteca, esercitazioni ed internato di laurea, contributi di dottorato;

5 - Contributi e donazioni di enti e privati, dati per convenzione o a titolo di liberalità;

6 - Finanziamenti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attività di ricerca e di consulenza;

7 - Quote di proventi per prestazioni a pagamento;

8 - Interessi attivi maturati sul c/c bancario del dipartimento;

9 - Ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizioni del consiglio di amministrazione all'attività del dipartimento;

Detti fondi devono essere gestiti nel rispetto dei principi di cui al regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'università di Macerata.

Ai sensi dell'art.8 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'università di Macerata, il dipartimento non può ricevere fondi se non per il tramite dell'amministrazione universitaria, con le modalità di cui al predetto regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale delle università e degli Istituti di istruzione universitaria, ad eccezione degli interessi attivi maturati sull'apposito c/c bancario intestato al dipartimento ed attivato sulla stessa azienda o istituto di credito dell'università.

Art. 19 - Collaborazioni

Ciascun professore o ricercatore del dipartimento potrà liberamente collaborare alla ricerca scientifica svolta nell'ambito di altri dipartimenti o istituti.

Potrà altresì svolgere attività didattica o direzionale in scuole di specializzazione o perfezionamento o a fini speciali che abbiano sede anche in dipartimenti diversi da quello di appartenenza, nel rispetto dei principi delle norme vigenti.

Art. 20 - Modifiche al regolamento

Le modifiche al presente regolamento, deliberate dal consiglio di dipartimento, sono emanate dal rettore, sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione a norma dello statuto dell'università di Macerata.

Art. 21 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento allo statuto, al regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'università di Macerata ed alla normativa vigente, in quanto applicabili.

(Art.86, 1° comma D.P.R. 382/80)


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