Regolamento
Art. 1
Il presente regolamento concerne le attribuzioni, la gestione ed il funzionamento del Dipartimento di Istituzioni Economiche e Finanziarie istituito nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, in conformità alla normativa vigente.
Art. 2
Ferma restando l'autonomia dei professori e dei ricercatori che vi afferiscono, finalità del Dipartimento sono:
a) promuovere e coordinare i programmi e le attività di ricerca che rientrino nel proprio ambito di studi;
b) curare lo svolgimento, mediante contratti o convenzioni, di attività di consulenza e di ricerca che rientrino nei campi di competenza;
c) organizzare conferenze, seminari e altre iniziative di carattere scientifico, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all'estero;
d) collaborare con le Facoltà, i Corsi di Studio, i Dottorati di ricerca e la relativa Scuola, i Master, le Scuole di Specializzazione, i Centri e le altre strutture didattiche, scientifiche, di ricerca e di servizio dell’Ateneo per assicurare il migliore coordinamento delle reciproche attività;
e) organizzare e predisporre le strutture ed i mezzi necessari per le attività del Dipartimento;
f) curare, anche attraverso proprie pubblicazioni, la diffusione dei risultati della ricerca e la valorizzazione delle competenze acquisite;
g) collaborare con centri e organismi di ricerca italiani e stranieri.
Art. 3
Il Dipartimento dispone dei locali, delle attrezzature e degli altri beni indicati nel Decreto Rettorale di costituzione e nelle sue successive variazioni o integrazioni.
Detti locali e dette attrezzature potranno essere utilizzati solo per le attività istituzionali del Dipartimento e per quelle ulteriori autorizzate dal Direttore su mandato del Consiglio di Dipartimento o da appositi provvedimenti del Rettore, quando richiesti.
Per il perseguimento delle proprie finalità, il Dipartimento può avvalersi della collaborazione di centri di ricerca interni ed esterni. All’interno del Dipartimento possono essere costituiti centri di ricerca che riflettono settori ed orientamenti di ricerca omogenei e specifici.
Il Dipartimento dispone, in forma associata con il Dipartimento di Studi sullo Sviluppo Economico, della Biblioteca Interdipartimentale di Economia, i cui servizi e attività vengono disciplinati da apposito Regolamento deliberato dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti.
Il Dipartimento presta supporto funzionale, nei limiti delle risorse disponibili, ai Laboratori istituiti dall’Università in conformità alla delibere dei competenti organi accademici.
Art. 4
Afferiscono al Dipartimento i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento che abbiano espresso formale opzione di afferenza al Dipartimento. Fanno parte del Dipartimento le unità di personale amministrativo, tecnico, bibliotecario ed ausiliario indicato nel Decreto Rettorale di costituzione ed in quelli successivi, emanati in conformità alle disposizioni vigenti in materia. I professori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori che desiderino afferire al Dipartimento devono presentare domanda al Rettore, che provvederà a trasmettere la richiesta stessa al Direttore del Dipartimento perché la sottoponga al Consiglio limitatamente all' attinenza del settore di ricerca del richiedente agli ambiti scientifici del Dipartimento. Il Rettore, in conformità al parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento , rende esecutiva l'afferenza con proprio decreto. Nel caso che il Dipartimento esprima motivato parere sfavorevole all'opzione e, comunque, nei casi controversi, viene consultato il Senato Accademico. I docenti ed i ricercatori di nuova nomina o trasferiti da altro Ateneo presentano la domanda di afferenza contestualmente alla presentazione dei documenti richiesti per l'inquadramento. I docenti e i ricercatori che intendono ritirare la propria afferenza al Dipartimento anche senza indicazione del motivo devono farne richiesta scritta al Rettore individuando la nuova struttura alla quale afferire. Il ritiro dal Dipartimento è reso esecutivo con decreto del Rettore contestualmente all'afferenza ad una nuova struttura.
Art. 5
Il Dipartimento può ospitare i titolari di supplenza od affidamento, i professori a contratto, i cultori della materia, i dottorandi, gli assegnisti di ricerca, i titolari di borse post dottorato e tutti gli studiosi che svolgano attività didattiche o di ricerca attinenti agli ambiti disciplinari del Dipartimento stesso.
Art. 6
Presso il Dipartimento è istituito l'albo dei laureandi, riservato a coloro che abbiano avuto una tesi assegnata in una materia attinente agli ambiti disciplinari del Dipartimento stesso.
E' inoltre istituito l'albo dei dottorandi, riservato a coloro che frequentano un dottorato di ricerca su settori attinenti agli ambiti scientifici del Dipartimento. La domanda di iscrizione all'albo va presentata al Direttore. L'iscrizione all'albo va rinnovata ogni anno accademico entro il 31 dicembre e viene regolamentata con apposite norme stabilite dalla Giunta.
Art. 7
Sono organi del Dipartimento: il Direttore,
Art. 8
Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, dai professori e i ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento.
Qualora tra i componenti del Dipartimento manchino professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, l’elettorato passivo è attributo ai professori associati a tempo pieno.
Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento titolari dell’elettorato attivo nella prima votazione e a maggioranza dei presenti nelle successive votazioni; in caso di parità, prevale il docente più anziano nel ruolo. Il Direttore eletto è nominato con decreto del Rettore.
Il Direttore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
L’adunanza nella quale deve avvenire l’elezione del Direttore è indetta dal Decano dei professori ordinari del Dipartimento e da lui presieduta.
L’adunanza per l’elezione del Direttore deve essere indetta nel periodo compreso tra i cinque e i tre mesi prima della scadenza del mandato del Direttore in carica o, in caso di dimissioni, entro trenta giorni dall’accettazione delle stesse.
In caso di decadenza o dimissioni del Direttore, il Decano del Consiglio svolge temporaneamente le funzioni di Direttore ed in particolare entro quindici giorni convoca, limitatamente agli aventi diritto, la riunione per eleggere il nuovo Direttore.
La redazione del verbale della seduta e la trasmissione dello stesso al Rettore dell’Università è a cura del Segretario Amministrativo.
Art. 9
Il Direttore del Dipartimento presiede le adunanze e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio e della Giunta, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
Il Direttore, inoltre, propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e la eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori. Predispone altresì una relazione annuale sui risultati della sperimentazione con riferimento allo stato della ricerca e della didattica svolta nel Dipartimento che viene trasmessa al Senato Accademico al Comitato scientifico di Ateneo ed al Nucleo di valutazione di Ateneo.
Il Direttore, su proposta del Segretario amministrativo, predispone il bilancio preventivo, tenendo conto dei criteri generali sull'utilizzazione del fondi dettati dal Consiglio, ed il bilancio consuntivo, corredati entrambi da una dettagliata relazione che illustri tra gli altri i seguenti aspetti:
a) utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività del Dipartimento,
b) conseguimento delle finalità.
Il Direttore è consegnatario dei beni mobili assegnati per le esigenze del Dipartimento e risultanti nei registri inventariali.
Egli può nominare un vicedirettore scelto tra i professori di ruolo del Dipartimento incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento, dandone comunicazione al Rettore. Il Direttore, nell’ambito delle sue competenze, può conferire specifiche deleghe a singoli componenti del Consiglio.
Art. 10
Il Consiglio di Dipartimento programma e gestisce l'attività del Dipartimento ed è composto da tutti i docenti, ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti al Dipartimento.
Fanno parte del Consiglio anche:
a) una rappresentanza, in ragione di uno ogni cinque, eletta per la durata di tre anni accademici, del personale tecnico amministrativo facente parte del Dipartimento;
b) una rappresentanza, in ragione di uno ogni cinque, fino ad un massimo di tre, eletta per la durata di un anno accademico, dagli studenti iscritti ai dottorati di ricerca ai quali il Dipartimento partecipa e dai titolari di contratti di ricerca, di durata almeno annuale, che prestano la loro attività presso il Dipartimento medesimo.
Il Segretario Amministrativo partecipa al Consiglio con voto consultivo.
Il Consiglio del Dipartimento è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le rappresentanze elencate in questo articolo siano state espresse.
Art. 11
Il Consiglio di Dipartimento
a) determina gli indirizzi in materia di programmazione e di coordinamento dell’attività di ricerca del Dipartimento, anche deliberando in merito all’istituzione di sezioni, laboratori o centri di ricerca;
b) detta criteri generali al fine della migliore utilizzazione dei fondi, del personale e delle attrezzature del Dipartimento per le attività di ricerca;
c) approva le proposte formulate dal Direttore, coadiuvato dalla Giunta, di cui ai punti a e b dell'art. 9 del presente Regolamento;
d) approva le proposte relative a spese che in una sola volta superino la cifra di 2 mila euro esclusa IVA;
e) redige un parere articolato sui candidati alla copertura di posti di ruolo nei settori di competenza;
f) avanza proposte per l'affidamento delle attività didattiche ai docenti ed al ricercatori afferenti al Dipartimento;
g) autorizza i contratti, le convenzioni e le collaborazioni esterne inerenti le attività del Dipartimento;
h) si pronuncia sull'opzione presentata ai sensi dell'art. 4;
i) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo proposti annualmente dal Direttore;
l) delibera in merito alla eventuale costituzione di sezioni;
m) propone l’attivazione dei contratti di ricerca negli ambiti disciplinari di competenza del Dipartimento, secondo i criteri stabiliti dal Senato Accademico;
n) delibera di concorrere, tenendo conto delle indicazioni delle strutture didattiche, all’organizzazione e al funzionamento dei cicli di dottorato di ricerca nonché dei master di primo e secondo livello;
Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno due volte l'anno:
1. entro il 15 dicembre per discutere ed approvare il bilancio preventivo ed il piano annuale delle ricerche del Dipartimento;
2. entro il 10 marzo per discutere ed approvare il conto consuntivo da presentare al Consiglio di Amministrazione.
Delle adunanze viene redatto verbale da parte del Segretario Amministrativo, che lo sottoscrive assieme al Direttore.
Art. 12
Il Consiglio è convocato dal Direttore che ne determina l’ordine del giorno. La convocazione contenente l’avviso dell’adunanza e l’ordine del giorno sono comunicati ai componenti del Consiglio almeno 10 giorni prima della riunione.
In caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo telefono, telefax, posta elettronica, o telegramma con 48 ore di anticipo.
Il Consiglio è convocato dal Direttore secondo un calendario predisposto all'inizio di ogni anno accademico.
Il Direttore inserisce nell’ordine del giorno argomenti la cui discussione sia richiesta per iscritto da almeno un quarto dei membri del Consiglio.
Art. 13
Le riunioni del Consiglio, che di norma non sono pubbliche, sono presiedute dal Direttore e sono valide quando ad esse intervengono la maggioranza dei suoi componenti, detratti gli assenti giustificati. Non sono considerati, ai fini della determinazione del quorum richiesto per la validità delle adunanze, le rappresentanze indicate nell’art.10 del presente regolamento qualora non siano state espresse.
Art. 14
Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
Art. 15
Il Direttore del Dipartimento per la discussione di specifici argomenti può invitare a prendere parte, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio sia dottorandi di ricerca, titolari di contratti di insegnamento e di ricerca, e personale tecnico amministrativo non componenti il Consiglio, sia appartenenti ad altre categorie non menzionate nell’art. 10, ivi compresi gli studenti interessati.
La partecipazione di cui al precedente comma deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e non modifica il quorum richiesto per la validità delle riunioni di Consiglio.
Art. 16
Qualora la consistenza del personale docente afferente al Dipartimento superasse le 50 unità, le rappresentanze sono raddoppiate.
La riunione risulta valida se è presente almeno la metà più uno del componenti.
Le delibere della Giunta vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione viene redatto verbale da parte del Segretario Amministrativo, che lo sottoscrive assieme al Direttore.
Art. 17
Su delega specifica del Consiglio o per particolari esigenze di urgenza
Art. 18
Il Dipartimento ha autonomia finanziaria ed amministrativa. Il Dipartimento può disporre dei seguenti fondi:
a) assegnazioni ordinarie di funzionamento;
b) finanziamenti mediante contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività di ricerca e di consulenza;
c) quote di proventi per prestazioni a pagamento;
d) ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizioni del Consiglio di Amministrazione all'attività del Dipartimento;
L'Università trasferisce i fondi di spettanza del Dipartimento mediante ordinativo diretto a favore del Dipartimento stesso dandone a questo comunicazione. Il Dipartimento provvede alla corrispondente riscossione mediante reversale di incasso. Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, sono firmate dal Direttore e dal Segretario Amministrativo del Dipartimento o da coloro che legittimamente li sostituiscono per la regolarità della gestione amministrativa. Le reversali di incasso contengono le seguenti indicazioni:
1. esercizio finanziario;
2. capitolo di bilancio;
3. cognome. nome e denominazione del debitore;
4. causale della riscossione;
5. importo in cifre e in lettere;
6. data di emissione.
Il pagamento delle spese e relativa documentazione avvengono con le modalità previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università di Macerata.
Art. 19
Le modifiche al presente regolamento, deliberate dal Consiglio di Dipartimento, sono emanate dal Rettore dopo l’approvazione da parte del Senato accademico e l’eventuale parere del Consiglio di amministrazione ai sensi dello Statuto dell’Università di Macerata.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento di organizzazione di Ateneo, al Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università di Macerata ed alla normativa vigente, in quanto applicabili.
Macerata, 11/12/2008





