Regolamento
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO E TEORIA DEL GOVERNO
R E G O L A M E N T O
Art. 1
Il presente regolamento concerne le attribuzioni, la gestione ed il funzionamento del Dipartimento di Diritto Pubblico e Teoria del Governo dell’Università degli Studi di Macerata istituito con D.R. n. 353 del
Art. 2
Ferma restando l'autonomia dei professori e dei ricercatori che vi afferiscono, finalità del Dipartimento sono:
a) promuovere, organizzare e coordinare i programmi e le attività di ricerca che afferiscono all’ambito di studi dei settori scientifico-disciplinari di competenza;
b) curare lo svolgimento, anche mediante contratti o convenzioni, di attività di
consulenza e di ricerca che rientrino nei campi di competenza;
c) organizzare conferenze, seminari e altre iniziative di carattere scientifico, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all’estero;
d) collaborare con le Facoltà, i Corsi di Studio, i Dottorati di ricerca e la relativa Scuola, i Master, le Scuole di Specializzazione, i Centri e le altre strutture didattiche, scientifiche, di ricerca e di servizio dell’Ateneo per assicurare il migliore coordinamento delle reciproche attività;
e) organizzare e predisporre le strutture ed i mezzi necessari per le attività del Dipartimento;
f) curare, anche attraverso proprie pubblicazioni, la diffusione dei risultati della ricerca e la valorizzazione delle competenze acquisite;
g) collaborare con centri e organismi di ricerca italiani e stranieri che ne facciano richiesta.
Art. 3
Il Dipartimento dispone dei locali e delle attrezzature messi a disposizione dall’Università con il decreto di costituzione e con le successive variazioni o integrazioni.
Detti locali e delle attrezzature possono essere utilizzati solo per le attività istituzionali del Dipartimento e per quelle autorizzate dal Direttore su mandato del Consiglio di Dipartimento o da appositi provvedimenti del Rettore, quando richiesti.
Per il perseguimento delle proprie finalità, il Dipartimento può avvalersi della collaborazione di centri di ricerca interni ed esterni. All’interno del Dipartimento possono essere costituiti centri di ricerca che riflettono settori ed orientamenti di ricerca omogenei e specifici. Tali centri sono istituiti con delibera del Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore e con parere favorevole della Giunta, ed il loro funzionamento è disciplinato con apposito regolamento.
Il Dipartimento presta supporto funzionale, nei limiti delle risorse disponibili, ai Laboratori istituiti dall’Università in conformità alla delibere dei competenti organi accademici.
Art. 4
Afferiscono al Dipartimento i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento che abbiano espresso richiesta di afferenza al Dipartimento.
I professori, gli assistenti di ruolo ad esaurimento ed i ricercatori che desiderino entrare a far parte
del Dipartimento devono presentare domanda al Rettore, che provvede a trasmettere la richiesta stessa al Direttore del Dipartimento perché la sottoponga al Consiglio limitatamente all’attinenza del settore di ricerca del richiedente agli ambiti scientifico-disciplinari del Dipartimento.
Il Rettore, in conformità al parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento, rende esecutiva l’afferenza con proprio decreto.
Qualora il Dipartimento esprima motivo parere sfavorevole all’opzione e, comunque, nei casi controversi, è consultato il Senato Accademico.
I docenti ed i ricercatori di nuova nomina o trasferiti da altro Ateneo presentano la domanda di afferenza contestualmente alla presentazione dei documenti richiesti per l’inquadramento.
I docenti e i ricercatori di nuova nomina o trasferiti da altro Ateneo presentano la domanda di afferenza contestualmente alla presentazione dei documenti richiesti per l’inquadramento.
I docenti e i ricercatori che intendono ritirare la propria afferenza al Dipartimento anche senza indicazione del motivo ne fanno richiesta scritta al Rettore individuando la nuova struttura alla quale intendono presentare domanda di afferenza.
Il ritiro dal Dipartimento è reso esecutivo con decreto del Rettore contestualmente all’avvenuta afferenza ad un’altra struttura.
Art. 5
Fanno parte del Dipartimento le unità di personale amministrativo, tecnico, bibliotecario ed ausiliario indicato nel decreto rettorale di costituzione ed in quelli successivi, emanati in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
Art. 6
Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio e la Giunta, ove istituita con delibera del Consiglio di Dipartimento ai sensi dell’art. 31, comma 5, dello Statuto dell’Ateneo.
Il Segretario Amministrativo, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dalle norme vigenti, coadiuva ed assiste gli organi del Dipartimento nello svolgimento delle rispettive competenze.
Art. 7
Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, dai professori e i ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento.
Qualora tra i componenti del Dipartimento manchino professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, l’elettorato passivo è attributo ai professori associati a tempo pieno.
Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento titolari dell’elettorato attivo nella prima votazione e a maggioranza dei presenti nelle successive votazioni; in caso di parità, prevale il docente più anziano nel ruolo. Il Direttore eletto è nominato con decreto del Rettore.
Il Direttore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
L’adunanza nella quale deve avvenire l’elezione del Direttore è indetta dal Decano dei professori ordinari del Dipartimento e da lui presieduta.
L’adunanza per l’elezione del Direttore deve essere indetta nel periodo compreso tra i cinque e i tre mesi prima della scadenza del mandato del Direttore in carica o, in caso di dimissioni, entra quindici giorni dall’accettazione delle stesse.
In caso di decadenza o dimissioni del Direttore, il Decano del Consiglio svolge temporaneamente le funzioni di Direttore ed in particolare entro quindici giorni convoca, limitatamente agli aventi diritto, la riunione per eleggere il nuovo Direttore.
La redazione del verbale della seduta e la trasmissione dello stesso al Rettore dell’Università è a cura del Segretario Amministrativo.
Art. 8
Il Direttore del Dipartimento presiede le adunanze e cura l’attuazione delle delibere del Consiglio e della Giunta; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
Il Direttore, inoltre, propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e l’eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori. Predispone altresì una relazione annuale sui risultati della sperimentazione con riferimento allo stato della ricerca e della didattica svolta nel Dipartimento che è trasmessa al Senato Accademico, al Comitato scientifico di Ateneo ed al Nucleo di valutazione di Ateneo.
Il Direttore, su proposta del Segretario Amministrativo, predispone il bilancio preventivo, tenendo conto dei criteri generali sull’utilizzazione dei fondi dettati dal Consiglio, ed il bilancio consuntivo, corredati entrambi da una dettagliata relazione che illustri tra gli altri i seguenti aspetti:
a) utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività del dipartimento;
b) conseguimento delle finalità.
Il Direttore è consegnatario dei beni mobili assegnati per le esigenze del Dipartimento e i risultanti nei registri inventariali.
Egli può nominare un Vice-Direttore scelto tra i professori di ruolo del Dipartimento, che è incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento, dandone comunicazione al Rettore. Il Vice-Direttore può essere designato anche per un periodo specificato. Il Direttore, nell’ambito delle sue competenze, può conferire specifiche deleghe a singoli componenti del Consiglio.
Art. 9
Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i docenti, ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti al Dipartimento, e dal Segretario amministrativo che partecipa alla riunioni del Consiglio senza diritto di voto.
Fanno parte del Consiglio anche:
a) una rappresentanza, in ragione di uno ogni cinque, eletta per la durata di tre anni accademici, del personale tecnico amministrativo facente parte del Dipartimento;
b) una rappresentanza in ragione di uno ogni cinque, fino ad un massimo di tre, eletta congiuntamente per ciascun anno accademico dai dottorandi di ricerca che partecipano ai corsi di dottorato coordinati dai docenti del Dipartimento e dai titolari di contratti di ricerca, di durata almeno annuale, che prestano la loro attività presso il Dipartimento medesimo.
Le rappresentanze di cui al precedente comma sono elette, a scrutinio segreto, in apposita adunanza convocata dal Direttore del Dipartimento.
Il Consiglio del Dipartimento è validamente costituito anche nel caso in cui le rappresentanze elencate in questo articolo non siano state tutte espresse.
Art. 10
Il Consiglio di Dipartimento programma e gestisce l’attività del Dipartimento. In particolare:
a) determina gli indirizzi in materia di programmazione e di coordinamento dell’attività di ricerca del Dipartimento, anche deliberando in merito all’istituzione di sezioni, laboratori o centri di ricerca;
b) detta criteri generali ai fini della migliore utilizzazione dei fondi, del personale e delle attrezzature del Dipartimento per le attività di ricerca;
c) approva le proposte formulate dal Direttore di cui ai punti a) e b) dell’art. 8, comma 3 del presente Regolamento, coadiuvato dalla Giunta, qualora sia stata costituita;
d) propone l’attivazione dei contratti di ricerca negli ambiti disciplinari di competenza del Dipartimento, secondo i criteri stabiliti dal Senato Accademico;
e) delibera sulla richiesta di afferenza presentata ai sensi dell’art. 4;
f) delibera di concorrere, tenendo conto delle indicazioni delle strutture didattiche, all’organizzazione e al funzionamento dei cicli di dottorato di ricerca nonché dei master di primo e secondo livello;
g) autorizza i contratti, le convenzioni e le collaborazioni esterne inerenti le attività del Dipartimento;
h) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le variazioni di bilancio proposti attualmente dal Direttore, attenendosi, per quanto concerne la determinazione, in sede di bilancio preventivo, delle voci di spesa per pubblicazioni scientifiche, organizzazione di congressi e convegni, e scambi culturali, alle indicazioni stabilite in via generale dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 11
Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno due volte l’anno: entro il 15 dicembre per discutere ed approvare il bilancio preventivo ed il piano annuale delle ricerche del Dipartimento ed entro il 10 marzo per discutere ed approvare il conto consuntivo da presentare al Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Dipartimento si riunisce in via straordinaria quando il Direttore lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata di un quarto dei componenti del Consiglio e, comunque, di non meno di cinque componenti.
Art. 12
Il Consiglio è convocato dal Direttore che ne determina l’ordine del giorno. La convocazione contenente l’avviso dell’adunanza e l’ordine del giorno sono comunicati ai componenti del Consiglio almeno 10 giorni prima della riunione.
In caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo telefono, telefax, posta elettronica, o telegramma con 48 ore di anticipo.
Il Consiglio è convocato dal Direttore secondo un calendario predisposto all'inizio di ogni anno accademico.
Il Direttore inserisce nell’ordine del giorno argomenti la cui discussione sia richiesta per iscritto da almeno un quarto dei membri del Consiglio.
Art. 13
Le riunioni del Consiglio, che di norma non sono pubbliche, sono presiedute dal Direttore e sono valide quando ad esse intervengono la maggioranza dei suoi componenti, detratti gli assenti giustificati. Non sono considerati, ai fini della determinazione del quorum richiesto per la validità delle adunanze, le rappresentanze indicate nell’art. 9 del presente regolamento qualora non siano state espresse.
Art. 14
Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
Art. 15
Il Direttore del Dipartimento per la discussione di specifici argomenti può invitare a prendere parte, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio sia ricercatori, dottorandi di ricerca, titolari di contratti di insegnamento e di ricerca, e personale tecnico amministrativo non componenti il Consiglio, sia appartenenti ad altre categorie non menzionate nell’art. 9, ivi compresi gli studenti interessati.
La partecipazione di cui al precedente comma deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e non modifica il quorum richiesto per la validità delle riunioni di Consiglio.
Art. 16
La Giunta può essere istituita con delibera del Consiglio di Dipartimento ai sensi dell’art. 31, comma 5 dello Statuto.
La Giunta del Dipartimento è composta, oltre che dal Direttore, da un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore confermato o assistente del ruolo a esaurimento, ed un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletti dal Consiglio di Dipartimento nell’ambito delle singole componenti. Il Segretario Amministrativo, qualora non eletto come rappresentante del personale tecnico amministrativo, partecipa alla Giunta senza diritto di voto.
Qualora la consistenza del personale docente afferente al Dipartimento superi le 50 unità, le rappresentanze sono raddoppiate.
La Giunta è nominata con decreto rettorale, resta in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili. Il rinnovo è contemporaneo per tutti i componenti; nel caso in cui uno o più membri si dimettano o per qualunque motivo cessino dall’ufficio subentra al loro posto il primo dei non eletti. In mancanza di non eletti non si procede a nuova elezione. I nuovi componenti restano in carica per la parte rimanente del triennio.
La riunione della Giunta è valida se è presente almeno la metà di uno dei componenti.
Le delibere della Giunta sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Di ogni riunione è redatto verbale da parte del Segretario Amministrativo, che lo sottoscrive assieme al Direttore.
La Giunta coadiuva il Direttore nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 8 del presente Regolamento e coordina l’attività dei singoli gruppi di ricerca e delle Sezioni, ove costituite.
Su delega specifica del Consiglio o per particolari esigenze di urgenza, la Giunta può deliberare su materie di competenza del Consiglio stesso; in tali casi, ferma restando la necessità di ratifica da parte del Consiglio, la relativa delibera, per essere immediatamente operativa, deve essere assunta a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
Art. 17
Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, contabile, amministrativa e di spesa ai sensi dell’art. 30 dello Statuto ed in conformità a quanto disposto dai regolamenti dell’Ateneo.
Il Dipartimento può disporre dei seguenti fondi:
a) assegnazioni ordinarie di funzionamento;
b) finanziamenti mediante contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività di ricerca e di consulenza;
c) quote di proventi per prestazioni a pagamento;
d) ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizioni del Consiglio di Amministrazione all’attività del Dipartimento.
L’Università trasferisce i fondi di spettanza del Dipartimento mediante ordinativo diretto a favore del Dipartimento stesso dandone a questo comunicazione.
Il Dipartimento provvede alla corrispondente riscossione mediante riversale di incasso.
Le riversali di incasso contengono le seguenti indicazioni:
a) esercizio finanziario;
b) capitolo di bilancio;
c) cognome, nome e denominazione del debitore;
d) causale della riscossione;
e) importo in cifre e in lettere;
f) data di emissione.
Il pagamento delle spese e relativa documentazione avvengono con le modalità previste dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università di Macerata.
Art. 18
Le modifiche al presente regolamento, deliberate dal Consiglio di Dipartimento, sono emanate dal Rettore dopo l’approvazione da parte del Senato accademico e l’eventuale parere del Consiglio di amministrazione ai sensi dello Statuto dell’Università di Macerata.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento di organizzazione di Ateneo, al Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università di Macerata ed alla normativa vigente, in quanto applicabili.





