Regolamento
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA
Dipartimento di diritto pubblico e teoria del governo
Regolamento della Biblioteca
del Dipartimento di Diritto pubblico e teoria del governo
Art.1
Denominazione e finalità
1. Ai sensi del Regolamento di organizzazione dell’Ateneo e del Regolamento istitutivo del Sistema Bibliotecario di Ateneo, la Biblioteca costituita presso il Dipartimento di diritto pubblico e teoria del governo dell’Università degli studi di Macerata, è una biblioteca scientifica denominata “Biblioteca del Dipartimento di diritto pubblico e teoria del governo”. Ad essa afferisce tutto il materiale librario e documentale che appartiene al patrimonio del Dipartimento.
2. La Biblioteca fa parte del Sistema Bibliotecario di Ateneo (qui di seguito denominato “SBA”), ed ha come scopo la conservazione del materiale librario e documentale già presente presso il Dipartimento, l’acquisto di nuovo materiale attinente ai settori scientifico-disciplinari di rilevanza per il Dipartimento, e la messa a disposizione del materiale medesimo agli utenti secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento.
Art.2
Sede
1. La Biblioteca è collocata nell’edificio dell’Università degli studi di Macerata, sito a Piazza Strambi n.1, ai piani primo e terzo.
2. Le sale della Biblioteca riservate alla consultazione ed alla lettura non possono essere utilizzate per altri scopi senza espressa autorizzazione del Direttore del Dipartimento.
Art.3
Organizzazione
1. Sono organi della Biblioteca:
a) Il Direttore scientifico della Biblioteca;
b) La Commissione di Biblioteca.
2. La Biblioteca dispone del personale bibliotecario assegnato dalla Direzione amministrativa sulla base dei criteri generali stabiliti dallo SBA.
La gestione amministrativa di tale personale è posta alle dirette dipendenze del Direttore del Dipartimento nel quadro del coordinamento generale assicurato dalla Direzione dello SBA.
3. La direzione della Biblioteca è assicurata dal Direttore del Dipartimento che si avvale di un Responsabile tecnico della Biblioteca che ne assicura la gestione e il coordinamento degli aspetti tecnici con le altre biblioteche dell’Ateneo.
Art.4
Direttore scientifico
1. Il Direttore scientifico della Biblioteca è il Direttore del Dipartimento o un delegato scelto dal Direttore tra il personale docente di ruolo.
Art.5
Compiti del Direttore scientifico
1. Il Direttore della Biblioteca, oltre a quanto specificamente previsto da altre disposizioni del presente Regolamento, esercita le seguenti funzioni:
a) rappresenta la Biblioteca nei rapporti con le altre strutture e gli organi dell’ateneo, ed in particolare nella Commissione d’Ateneo per le biblioteche;
b) è responsabile della struttura della Biblioteca e ne assicura il corretto funzionamento nel rispetto dei criteri generali fissati dal Comitato di direzione dello SBA;
c) al termine di ciascun esercizio finanziario, avvalendosi della collaborazione del Responsabile tecnico, redige la relazione sull’acquisizione del patrimonio librario dell’anno di riferimento, sulla spesa sostenuta in tale ambito e in particolare sui criteri di ripartizione tra i vari settori scientifici interessati, ed invia tale relazione al Direttore dello SBA;
d) coadiuvato dal Responsabile tecnico e sentita la Commissione di Biblioteca, definisce annualmente il piano di sviluppo della collezione libraria e documentale, secondo i criteri di ripartizione delle risorse disponibili che assicurino completezza e uniformità per i settori scientifico-disciplinari di rilevanza del Dipartimento;
e) presiede la Commissione di biblioteca e la convoca almeno due volte l’anno;
f) su proposta dei singoli docenti del Dipartimento o della Commissione di biblioteca, autorizza l’acquisto dei libri, dei periodici e, comunque, del materiale documentale della biblioteca, nonché ogni altra spesa inerente ad essa, sulla base delle risorse disponibili, tenuto conto delle indicazioni fornite al riguardo dalla Commissione d’Ateneo per le biblioteche, ed assicurando l’arricchimento e l’aggiornamento del materiale relativo a tutte le aree scientifico-disciplinari rilevanti per il Dipartimento.
Art. 6
Commissione di Biblioteca
1. La Commissione di Biblioteca è composta da:
a) il Direttore scientifico della Biblioteca, che la presiede;
b) il Responsabile tecnico della Biblioteca e, qualora nella struttura operino più bibliotecari, un rappresentante eletto de l relativo personale ogni biennio e rinnovabile nell’incarico;
c) i ricercatori ed i professori designati ogni biennio dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore del Dipartimento in modo che sia rappresentata la pluralità dei settori scientifico-disciplinari di rilevanza per il Dipartimento;
d) due studenti designanti ogni biennio da Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore del Dipartimento tra coloro che ne facciano richiesta in base al documentato interesse nei confronti dei settori scientifico-disciplari di rilevanza per il Dipartimento.
Art. 7
Compiti della Commissione di Biblioteca
1. Alla Commissione di Biblioteca compete:
a) coadiuvare il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni, ed in particolare in quelle di programmazione e di verifica delle attività della Biblioteca;
b) esprimere il parere sul piano di sviluppo della collezione libraria e documentale;
c) formulare proposte per l’arricchimento dei fondi presenti nella Biblioteca, proporre acquisti nel quadro del coordinamento con le altre Biblioteche dell’Ateneo, e valutare le proposte per l’acquisizione di risorse elettroniche;
d) determinare i criteri di ripartizione dei fondi di dotazione;
e) proporre agli organi competenti le sanzioni a carico degli utenti della Biblioteca che si rendano responsabili di gravi violazioni del presente Regolamento.
Art.8
Responsabile tecnico
1. Al Responsabile tenico della Biblioteca sono attribuiti i seguenti compiti:
a) curare la gestione biblioteconomia, l’organizzazione del lavoro e sovrintendere al corretto svolgimento dei compiti affidati ai propri collaboratori ed a quanti operino nella Biblioteca;
b) operare nel rispetto degli standard bibliotecnomici nazionali ed internazionali;
c) operare nel rispetto delle regole stabilite dal Comitato di direzione dello SBA;
d) attuare, per la parte di propria competenza, quanto previsto dal piano annuale di sviluppo dello SBA, anche partecipando a gruppi di lavoro per la realizzazione di progetti specifici, di interesse della struttura di pertinenza;
e) partecipare alle iniziative di aggiornamento professionale e curare l’aggiornamento dei propri collaboratori;
f) collaborare con il Direttore tecnico dello SBA al fine di assicurare l’applicazione delle direttive degli organi dello SBA all’interno della Biblioteca;
g) assicurare nel quadro delle direttive dello SBA ogni proposta utile al miglior funzionamento del sistema;
h) presentare agli organi di governo dello SBA ogni proposta utile al miglior funzionamento del sistema;
i) redigere una relazione annuale, controfirmata dal Direttore scienfico, sull’attività svolta nella Biblioteca ed inoltrarla al Direttore tecnico dello SBA;
j) assicurare la continuità delle collezioni scientifiche della Biblioteca;
k) assicurare l’adempimento degli obblighi inventariali previsti dalle norme vigenti.
Art.9
Servizi della Biblioteca ed orario di apertura
1. La Biblioteca fornisce, secondo le modalità definite nel presente Regolamento e precisate nelle direttive fornite dal Direttore scientifico coadiuvato dal Responsabile tecnico, i seguenti servizi:
a) apertura agli utenti dei locali e delle sale di consultazione della Biblioteca;
b) consultazione del materiale librario e documentale presente nella Biblioteca;
c) prestito del materiale librario e documentale consentito secondo le norme del presente Regolamento e anche nelle forme previste dal regolamento interno dello SBA;
d) possibilità di riproduzione dei documenti a disposizione dell’utenza secondo le norme vigenti in materia di tutela dei diritti d’autore e compatibilmente con i mezzi di cui dispone il Dipartimento;
e) consultazione del sistema informativo bibliografico-documentale di cui dispone il Dipartimento anche mediante modalità on-line;
f) informazioni bibliografiche e attività di reference;
2. L’orario di apertura della Biblioteca è stabilito dal Direttore, assicurando almeno 24 ore settimanali, e secondo un orario minimo che va dalle ore 9 alle ore 13 di ciascun giorno lavorativo escluso il sabato. In tale orario sono assicurati il prestito locale dei libri, interno ed esterno, nel rispetto delle norme del presente regolamento e il servizio di reference di I livello.
Art.10
Utenti della Biblioteca
1. Hanno accesso alla Biblioteca ed ai suoi servizi gli studenti, i ricercatori, i professori e il personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, e tutti coloro che sono legati da un rapporto di ricerca e di didattica con l’ateneo;
2. La Biblioteca, pur soddisfacendo prioritariamente alle esigenze istituzionali della ricerca e della didattica universitaria, è agibile all’utenza esterna, con particolare riguardo agli operatori del territorio. Per assicurare il rispetto delle disponibilità di spazio e di mezzi della Biblioteca, l’accesso agli utenti esterni è opportunamente regolato dal personale bibliotecario che può richiedere apposita presentazione da parte del personale docente del Dipartimento.
3. L’accesso alla Biblioteca e ai suoi servizi è consentito previa esibizione di un documento d’identità o del libretto universitario.
4. L’accesso alla Biblioteca e ai suoi servizi comporta l’accettazione delle norme del presente Regolamento.
Art.11
Personale della Biblioteca
1. La Biblioteca si avvale prioritariamente del personale inquadrato nei profili professionale dell’area funzionale delle biblioteche. Può usufruire dell’apporto di addetti di altre aree funzionali ed avvalersi di personale a tempo determinato e con rapporto di collaborazione appositamente regolamentato.
2. La Biblioteca promuove e favorisce la partecipazione del personale alle attività di formazione e di aggiornamento interne ed esterne suggerite dall’Ateneo.
3. Le attribuzioni e le funzioni del personale sono definite nel Regolamento interno dello SBA.
Art.12
Consultazione dei cataloghi e del materiale documentale
1. La consultazione dei cataloghi cartacei e delle banche dati mediante gli strumenti informatici posti a disposizione del pubblico nella Biblioteca, è libera da parte di tutti gli utenti della Biblioteca.
2. La consultazione del materiale librario e documentale della Biblioteca è libera previa compilazione di apposita scheda da parte degli utenti e nel limite massimo di 5 opere consultabili contemporaneamente, salvo apposita e preventiva prenotazione accettata dal personale bibliotecario.
Art.13
Prestito a domicilio
1. La regolamentazione del prestito a domicilio del materiale della Biblioteca mira a soddisfare prioritariamente le esigenze istituzionali della ricerca, della didattica e dello studio universitari.
2. Il prestito è consentito a favore di tutti gli utenti, previa compilazione di apposita scheda, e dando precedenza, relativamente agli studenti, ai laureandi presso il Dipartimento, e, circa il personale docente, a quello del Dipartimento.
3. Il prestito è consentito fino ad un massimo di tre libri contemporaneamente e per un periodo massimo di trenta giorni. E’ requisito per la richiesta del prestito l’aver soddisfatto gli obblighi di restituzione del materiale già ricevuto in prestito.
4. Il prestito può essere prorogato per altri quindici giorni su espressa richiesta dell’utente e previa apposita accettazione da parte del personale bibliotecario.
5. Fatto salvo il personale dell’Ateneo, per accedere al prestito è necessaria l’esibizione di un documento di identità ovvero del libretto universitario.
6. Sono esclusi dal prestito le enciclopedie, i dizionari di qualunque tipo, i repertori bibliografici di legislazione e di giurisprudenza, le riviste, sia rilegate che a fascicoli, i commentari, i codici e le raccolte normative, i libri rari, antichi, di pregio e quelli fuori commercio, i manuali e i testi adottati negli ultimi tre anni per la preparazione degli esami. In particolare, sono esclusi dal prestito a domicilio le opere pubblicate prima del 1950 e di cui non siano disponibili più copie, i testi catalogati con serie onomastica e le collezioni.
7. Per il prestito interbibliotecario, che viene effettuato tramite l’Ufficio per il Prestito interbibliotecario di Ateneo, si applicano le norme dello SBA.
Art.14
Restituzione del materiale bibliotecario
1. L’utente è tenuto a non prestare ad altri le opere ricevute in consultazione o in prestito, è responsabile della loro buona conservazione, ed è tenuto a restituirle puntualmente. I volumi si intendono privi di danni evidenti se non diversamente evidenziato al momento del prelievo dall’utente o dal personale bibliotecario e annotato sulla scheda di consultazione o di prestito.
2. La mancata restituzione puntuale dell’opera comporta la temporanea sospensione dal relativo servizio fino all restituzione dell’opera medesima. Qualora, pur sollecitato, l’utente non adempie all’obbligo della restituzione del documento ottenuto in consultazione o in prestito, viene escluso dal relativo servizio.
3. I libri smarriti o comunque non restituiti entro un mese dopo il sollecito, sono riacquistati dal ritardatario o comunque a sue spese. I libri sottolineati, danneggiati, comunque rovinati sono sostituiti a spese dell’utente o comunque risarciti da quest’ultimo.
4. Gli utenti che si rendono responsabili di violazioni delle norme del presente articolo, sono tenuti anche a provvedere al rimborso delle spese sostenute per i solleciti e per le comunicazioni loro rivolti.
Art.15
Fotocopie del materiale librario e documentale
1. Gli utenti possono fotocopiare il materiale ricevuto in consultazione, ad eccezione delle opere che, a giudizio del personale bibliotecario, possono essere danneggiate dall’operazione.
2. La fotocopiatura deve avvenire nel rispetto delle norme di legge.
Art.16
Norme finali
1. Il presente Regolamento è esposto nella Biblioteca e comunque reso disponibile agli utenti.
2. La violazione delle norme del presente Regolamento viene comunicata agli organi competenti per l’adozione dei relativi provvedimenti anche di natura disciplinare.
3. Per quanto non espressamente stabilito nel presente Regolamento, si rinvia alla disciplina di cui al Regolamento quadro di Ateneo delle Biblioteche e alle altre norme vigenti nell’Università.





