Università di Macerata
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Dipartimento di Diritto privato e del lavoro italiano e comparato

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Regolamento

Regolamento
Dipartimento di Diritto privato e del lavoro italiano e comparato

 

 Art.1 - Istituzione del Dipartimento

Il presente regolamento concerne le attribuzioni, la gestione ed il funzionamento del Dipartimento di Diritto privato e del lavoro italiano e comparato istituito nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, in conformità alla normativa vigente.
Art. 2 - Finalità del Dipartimento
Finalità del Dipartimento sono:
1. promuovere e coordinare i programmi e le attività di ricerca di carattere giuridico nelle materie di interesse privatistico e comparatistico, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore confermato ad esso afferente;
2. organizzare e predisporre le strutture necessarie per tali attività;
3. curare, nei campi di sua competenza, lo svolgimento di attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno dell'Università;
4. organizzare seminari, conferenze e convegni, nonché assumere altre iniziative di carattere culturale e scientifico, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia ed all'estero;
5. concorrere con i Consigli di Facoltà, di corso di laurea e con gli organi direttivi delle Scuole di specializzazione, di perfezionamento ed a fini speciali, al coordinamento della attività didattica dei corsi ad esso afferenti;
6. organizzare i corsi per il conseguimento di Dottorati di ricerca relativi alle discipline di sua pertinenza;
7. concorrere all'eventuale sperimentazione delle nuove attività didattiche previste dall'art. 92 del D. P. R. 382/80.
Art. 3 - Funzioni del Dipartimento
Sono specifiche funzioni del Dipartimento nel suo complesso:
1. ripartire i fondi assegnati al Dipartimento a qualsiasi titolo e amministrare tutti i fondi attribuiti sia al Dipartimento che ai suoi membri, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore confermato;
2. organizzare i servizi generali e l'impiego dei locali;
3. mettere a disposizione del personale docente e coordinare i mezzi e le attrezzature necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca e didattica, inclusa la preparazione dei dottorandi;
4. coordinare l'attività di ricerca svolta dai suoi membri, in gruppi o singolarmente, nonché dalle sezioni, ove costituite, e promuovere, anche con proprie pubblicazioni, la diffusione dei risultati della ricerca e la valorizzazione delle competenze acquisite.
Il Dipartimento favorisce il necessario collegamento fra ricerca e didattica e in quest'ultimo ambito collabora, su richiesta, con le Facoltà e i Corsi di laurea interessati.
Possono collaborare con il Dipartimento centri e organismi di ricerca che ne facciano richiesta al Direttore del Dipartimento.
Il Dipartimento esercita le sue funzioni attraverso gli organi e con le modalità previsti dalla legge e dal presente regolamento.
Art. 4 - Locali ed attrezzature del Dipartimento e servizio di biblioteca
Il Dipartimento ha sede nei locali e dispone delle attrezzature indicati nel decreto rettorale di costituzione e sue successive variazioni o integrazioni. Detti locali e dette attrezzature potranno essere utilizzati solo per le attività istituzionali del Dipartimento e per quelle ulteriori autorizzate dal Direttore su mandato del Consiglio di Dipartimento o da appositi provvedimenti del Rettore, quando richiesti.
Presso il Dipartimento è istituita la biblioteca del Dipartimento, la quale raggruppa le biblioteche già esistenti degli Istituti di Diritto privato e di Diritto del lavoro.
Per disciplinare i servizi della biblioteca, il Consiglio adotta un regolamento nel quale verranno precisate le competenze direttive, i ruoli, le funzioni, l'organizzazione del lavoro, le formalità di acquisto del materiale librario e di accesso al servizio, nonché ogni altro aspetto relativo all'attività generale della biblioteca.
Per il bibliotecario del Dipartimento è prevista l'autonomia nella organizzazione del servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia di biblioteche, nell'ambito delle norme prescritte dal presente Regolamento e sotto la direzione immediata del Direttore.
Art. 5 - Membri del Dipartimento e nuove adesioni
Fanno parte del Dipartimento:
1. i professori di ruolo e fuori ruolo, gli assistenti del ruolo ad esaurimento e, fino alla loro cessazione, i professori incaricati che hanno espresso formale opzione di afferenza al Dipartimento;
2. i ricercatori che svolgono attività di ricerca nell'ambito delle discipline pertinenti al Dipartimento e che hanno espresso formale opzione di afferenza ad esso;
3. il personale amministrativo, tecnico, bibliotecario ed ausiliario indicato nel decreto rettorale di costituzione ed in quelli successivi, emanati in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
I professori, gli assistenti ed i ricercatori che desiderano entrare a far parte del Dipartimento devono presentare domanda scritta al Rettore, che provvederà a trasmettere la richiesta stessa al Direttore del Dipartimento perché la sottoponga al parere del Consiglio.
La Commissione d'Ateneo viene consultata nel caso che il Dipartimento esprima parere sfavorevole all'opzione e, comunque, nei casi controversi.
Il Rettore, in conformità al parere espresso dal Consiglio o dalla Commissione d'Ateneo, rende esecutiva l'afferenza con proprio decreto.
L'ammissione di nuovi docenti e ricercatori al Dipartimento, anche in caso di trasferimento ad altro Dipartimento, avverrà con decorrenza 1∞ novembre.
Si fa eccezione per i docenti ed i ricercatori di nuova nomina presso l'Università di Macerata, per i quali l'ammissione può' avvenire anche nel corso dell'anno accademico.
I docenti ed i ricercatori di nuova nomina dovranno presentare le domande d'afferenza contestualmente alla presentazione dei documenti di rito per l'inquadramento.
L'adesione al Dipartimento può' essere ritirata per iscritto dagli afferenti, anche senza indicazione dei motivi ed è resa esecutiva con decreto rettorale.
Art. 6 - Albo degli studenti
E' istituito l'albo degli studenti iscritti al Dipartimento, riservato a coloro che intendono laurearsi in una disciplina di competenza del Dipartimento stesso. L'iscrizione all'albo, che va rinnovata ogni anno accademico entro il 31 dicembre precedente, verrà regolamentata con apposite norme stabilite dalla Giunta.
Art. 7 - Organi del Dipartimento
Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio, la Giunta.
Art. 8 - Elezione del Direttore del Dipartimento
Il Direttore del Dipartimento è eletto, tra i professori ordinari e straordinari a tempo pieno, dai professori di ruolo, dagli assistenti e dai ricercatori, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive, ed è nominato con decreto del Rettore.
Il Direttore resta in carica tre anni accademici ed è prorogato nelle sue funzioni fino all'entrata in carica del Direttore eletto; non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
L'adunanza nella quale deve avvenire l'elezione del Direttore viene indetta dal decano dei professori ordinari del Dipartimento e da lui presieduta. Il Presidente cura anche la redazione del verbale della seduta e la trasmissione dello stesso al Rettore dell'Università.
Il Direttore entra in carica in seguito all'approvazione degli atti dell'elezione da parte del Rettore.
L'adunanza per l'elezione del Direttore deve essere indetta entro il 15 luglio precedente la scadenza del mandato o, in caso di dimissioni, entro trenta giorni dall'accettazione delle stesse.
In caso di decadenza o di dimissioni del Direttore, o in ogni altro caso di vacanza dell'incarico, il decano del Consiglio convoca, entro 15 giorni, un'apposita riunione del Consiglio, limitatamente agli aventi diritto, per eleggere il nuovo Direttore, il quale resta in carica per lo scorcio del triennio.
Art. 9 - Attribuzioni del Direttore e termini per la presentazione delle richieste di finanziamento e dei bilanci preventivo e consuntivo
Il Direttore del Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
a) convoca la Giunta e ne dirige i lavori;
b) convoca il Consiglio e lo presiede;
c) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio e della Giunta;
d) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti;
e) rappresenta il Dipartimento nelle forme e nei ruoli consentiti dalla legge;
f) assume per conto del Dipartimento tutti gli impegni e propone la stipula dei relativi contratti, nei limiti delle norme contabili ed amministrative di cui all'art. 16 del Regolamento amministrativo-contabile dell'Università;
g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;
h) designa il docente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento, dandone comunicazione al Rettore;
g) ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quant'altro serve per il buon funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento delle fatture relative, sempre fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificamente assegnati.
Il Direttore, inoltre, coadiuvato dalla Giunta, promuove e coordina le attività del Dipartimento esercitando le seguenti ulteriori attribuzioni:
1. predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale non docente per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito del Dipartimento, nonché per lo svolgimento della attività didattica, da inoltrare al Consiglio di Amministrazione;
2. propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e la eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori anche in comune con gli altri Dipartimenti dell'Università di Macerata o di altra Università italiana o straniera e con il C.N.R. o con altre istituzioni scientifiche, nonché predispone i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuove convenzioni tra l'Università e gli Enti interessati;
3. predispone annualmente una relazione sui risultati della sperimentazione, con riferimento allo stato della ricerca e della didattica svolta nel Dipartimento, che viene trasmessa alla Commissione d'Ateneo;
4. mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca e per consentire la preparazione delle tesi di laurea assegnate dai corsi di laurea.
Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta e sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio, predispone annualmente entro il 31 maggio le richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione dell'Università, corredate dalla relazione concernente il piano annuale delle ricerche del Dipartimento stesso. Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta, predispone entro il 30 novembre il bilancio preventivo, tenendo conto dei criteri generali sulla utilizzazione dei fondi dettati dal Consiglio, ed entro il 15 marzo il conto consuntivo, corredati entrambi da una dettagliata relazione che illustri tra gli altri i seguenti aspetti:
I. utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività didattiche in corso nel Dipartimento;
II. eventuali esigenze di adattamento sopravvenute in corso d'anno;
III. conseguimento delle finalità preventivate nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica e nella collaborazione scientifica dell'attività a carattere interdipartimentale e interuniversitario;
IV. risultati generali della gestione e variazioni rispetto alla previsione sopravvenute in corso di esercizio.
Il Direttore è consegnatario dei beni mobili e degli eventuali automezzi assegnati per le esigenze del Dipartimento e risultanti nei registri inventariali da redigersi in conformità a quanto previsto dal Regolamento amministrativo-contabile dell'Università di Macerata; è inoltre responsabile della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento anche se concernente l'attività didattica e scientifica di altri membri.
Per tutte le modalità contabili e amministrative dell'esercizio finanziario del Dipartimento il Direttore è tenuto a far riferimento al Regolamento amministrativo-contabile dell'Università degli Studi di Macerata.
Art. 10 - Membri del Consiglio di Dipartimento
Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai professori di ruolo, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, nonché, fino alla loro cessazione, dai professori incaricati.
Con riferimento all'art. 84, comma 8, D.P.R. 382/80, fanno parte del Consiglio di Dipartimento una rappresentanza del personale non docente ed una dei dottorandi.
Del Consiglio perciò fanno parte:
1. una rappresentanza in ragione di uno ogni tre o frazione di tre, eletta per la durata di tre anni accademici, del personale non docente afferente al Dipartimento;
2. una rappresentanza in ragione di uno ogni tre o frazione di tre fino a un massimo di cinque, eletta per la durata di un anno accademico, degli studenti iscritti ai Dottorati di ricerca ai quali il Dipartimento partecipa.
Partecipano inoltre al Consiglio, limitatamente all'organizzazione delle attività didattiche, tre rappresentanti degli studenti iscritti al Dipartimento, eletti con le modalità previste dal successivo art. 22.
Il Consiglio di Dipartimento è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le rappresentanze elencate in questo articolo siano state espresse.
In ogni caso tali rappresentanze non sono computate ai fini del quorum richiesto per la validità delle riunioni.
Svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Dipartimento il Segretario amministrativo del Dipartimento stesso.
Art. 11 - Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento
Il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
1. detta criteri generali per -
a) l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca;
b) l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
2. approva le proposte formulate dal Direttore, coadiuvato dalla Giunta, di cui ai punti 1, 2, 3 dell'art. 9; approva altresì le proposte relative a spese che in una sola volta superino la cifra di L. 4.000.000 esclusa IVA;
3. approva i singoli piani di studio e di ricerca per il conseguimento del Dottorato di ricerca;
4. dà pareri in ordine alle chiamate dei professori ed al conferimento delle supplenze da effettuare da parte dei Consigli di Facoltà, limitatamente alle discipline comprese nel Dipartimento. Quando trattasi di professori ordinari o straordinari partecipano alle sedute del Consiglio i soli appartenenti alla medesima categoria; quando trattasi di professori associati, partecipano alle sedute del Consiglio solo i professori di ruolo. Dà pareri inoltre sull'istituzione, la soppressione e la modificazione delle discipline in Statuto, limitatamente alle discipline di propria pertinenza;
5. dà pareri, in ordine alla stipula di contratti con professori e tecnici di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R. 382/80, nonché di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per l'uso di strutture extra-universitarie e per attività di ricerca e consulenza, di cui agli artt. 27 e 66 del citato decreto;
6. si pronuncia sull'opzione presentata ai sensi dell'art. 5;
7. collabora con gli Organi di governo dell'Università e gli Organi di programmazione nazionale, regionale e locale, alla elaborazione ed alla istituzione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;
8. approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo proposti annualmente dal Direttore;
9. delibera in merito alla eventuale costituzione di sezioni.
Per le attribuzioni di cui ai punti 3 e 4 partecipano alle adunanze i professori di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori confermati, nonché, fino alla loro cessazione, i professori incaricati e gli assistenti di ruolo.
Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno tre volte l'anno:
a) entro il 31 marzo per discutere ed approvare il conto consuntivo;
b) entro il 15 giugno per discutere ed approvare i programmi di sviluppo e il piano annuale delle ricerche del Dipartimento;
c) entro il 15 dicembre per discutere ed approvare il bilancio preventivo da presentare al Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio è convocato inoltre, quando richiesto, per eleggere il Direttore ed i componenti della Giunta, ogni qualvolta la Giunta lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta. In tal caso l'adunanza deve intervenire entro 15 giorni dalla richiesta.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del numero legale.
Delle adunanze viene redatto verbale da parte del Segretario, che lo sottoscrive assieme al Direttore.
Art. 12 - Riunioni del Consiglio di Dipartimento
Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore, che redige l'ordine del giorno e dà avviso dell'adunanza facendo affiggere la relativa comunicazione e l'ordine del giorno all'albo del Dipartimento e inviando almeno 15 giorni prima della riunione la comunicazione al personale docente e non docente e ai rappresentanti dei dottorandi e, qualora sia il caso, degli studenti.
Il Consiglio è presieduto dal Direttore del Dipartimento e, in caso di impedimento, dal professore più anziano.
Il Segretario amministrativo del Dipartimento presente alla riunione cura la redazione del verbale secondo le norme generali.
Il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio è custodito dal Direttore del Dipartimento ed è a disposizione di chiunque, anche non afferente al Dipartimento, voglia consultarlo.
Le adunanze del Consiglio di norma non sono pubbliche. Le designazioni elettive avvengono a scrutinio segreto.
Il Direttore deve convocare il Consiglio qualora almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto al voto o la maggioranza della Giunta ne faccia richiesta scritta; in tal caso l'adunanza deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
Art. 13 - Pubblicità dell'ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento
L'ordine del giorno delle riunioni e gli atti del Consiglio sono pubblici.
Art. 14 - Membri della Giunta del Dipartimento
La Giunta del Dipartimento è costituita, oltre che dal Direttore, da tre professori di ruolo di prima fascia, tre professori di ruolo di seconda fascia e da due ricercatori, eletti dal Consiglio di Dipartimento.
Qualora la consistenza del personale docente afferente al Dipartimento superasse le 100 unità, le rappresentanze sono raddoppiate.
L'elezione dei membri della Giunta è fatta nell'ambito delle singole componenti. Ogni elettore può' indicare al massimo un numero di candidati non superiore ad un terzo del numero dei posti disponibili. In caso di parità di voti prevale il più anziano in ruolo. In caso di parità ulteriore, il più anziano in età.
Fa parte della Giunta, con voto consultivo, il Segretario amministrativo del Dipartimento che funge anche da segretario della Giunta e cura la redazione dei verbali delle relative adunanze.
La Giunta è nominata con Decreto Rettorale.
La Giunta resta in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili. Il rinnovo è contemporaneo per tutti i componenti; nel caso in cui uno o più membri si dimettano o per qualunque motivo cessino dall'ufficio subentra al loro posto il primo dei non eletti. In mancanza di non eletti si procede a nuove elezioni. I nuovi eletti restano in carica per il periodo rimanente del triennio.
La Giunta è convocata dal Direttore, che la presiede, con preavviso di almeno 10 giorni e, in caso di necessità ed urgenza, con preavviso di almeno 5 giorni, non meno di ogni 4 mesi, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, in tal caso la riunione deve avvenire entro 10 giorni dalla richiesta. La riunione risulta valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti.
Le delibere della Giunta vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Di ogni riunione della Giunta viene redatto il verbale dal Segretario del Dipartimento secondo le norme generali. Il libro dei verbali della Giunta è custodito a cura del Segretario. Ogni componente del Consiglio di Dipartimento ha diritto a consultare il libro dei verbali.
Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.
Art. 15 - Compiti della Giunta
Sono compiti della Giunta:
1. coadiuvare il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 9;
2. mantenere gli opportuni contatti con i rappresentanti dei singoli gruppi di ricerca e delle Sezioni, ove costituite;
3. affidare ai professori di ruolo gli insegnamenti relativi ai Dottorati di ricerca, valutandone le richieste in conformità a quanto stabilito dalla legge.
Su delega specifica del Consiglio o per particolari esigenze di urgenza, la Giunta può deliberare su materie di competenza del Consiglio stesso; nel secondo caso, ferma restando la necessità di ratifica da parte del Consiglio, la relativa delibera, per essere immediatamente operativa, deve essere presa a maggioranza di due terzi degli aventi diritto di voto.
Art. 16 - Sezioni del Dipartimento
All'interno del Dipartimento sono costituite Sezioni che riflettono settori ed orientamenti di ricerca omogenei e specifici, nel quadro della visione unitaria di fondo che caratterizza il progetto dipartimentale.
Sono Sezioni del Dipartimento:
- la Sezione di Diritto Agrario;
- la Sezione di Diritto Commerciale;
- la Sezione di Diritto Comparato;
- la Sezione di Diritto del Lavoro;
- la Sezione di Diritto Privato;
Le Sezioni propongono annualmente al Direttore ed alla Giunta i piani di ricerca ordinari, che affluiscono al piano di ricerca generale del Dipartimento.
A ciascuna Sezione è attribuito, in sede di bilancio preventivo, un fondo di dotazione al quale imputare le richieste di spesa, fino ad esaurimento di tale fondo, relative alle esigenze organizzative, scientifiche e didattiche della Sezione stessa.
Ogni Sezione nomina al suo interno un rappresentante, il quale provvede a presentare i piani annuali di ricerca e le relative richieste di spesa.
Eventuali richieste eccedenti il fondo di dotazione a bilancio potranno essere autorizzate dal Direttore solo su parere conforme della Giunta e sentiti tutti gli altri rappresentanti di Sezione.
Nel caso di residui attivi, essi sono riattribuiti ad integrazione del fondo di dotazione per il successivo esercizio finanziario, salvo in ogni caso il potere del Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, di disporne, con motivata delibera, una diversa utilizzazione.
Art. 17 - Impugnazione delle decisioni del Consiglio di Dipartimento
Avverso le decisioni del Consiglio di Dipartimento, lesive - a giudizio dell'interessato - del principio di libertà della ricerca e dell'insegnamento, è ammesso il ricorso al Rettore; entro i dieci giorni successivi alla comunicazione oggetto di contestazione il Rettore decide, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.
Art. 18 - Autonomia finanziaria ed amministrativa del Dipartimento
Secondo quanto disposto dall'art. 86, par. 1, del D.P.R. 382/80, il Dipartimento ha autonomia finanziaria ed amministrativa.
Il Dipartimento può' disporre dei seguenti fondi:
1. dotazione ordinaria di funzionamento;
2. assegnazioni per acquisto di attrezzature didattiche e librarie;
3. assegnazione per la ricerca scientifica, ivi comprese quelle per attrezzature;
4. tasse per iscrizione a Scuole o corsi istituiti presso il Dipartimento stesso, contributi di laboratorio, biblioteca, esercitazioni ed internato di laurea, contributi di dottorato;
5. contributi e donazioni di Enti e privati, dati per convenzione o a titolo di liberalità;
6. finanziamenti mediante contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività di ricerca e di consulenza;
7. quote di proventi per prestazioni a pagamento;
8. interessi attivi maturati sul c/c bancario del Dipartimento;
9. ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizioni del Consiglio di Amministrazione all'attività del Dipartimento.
Detti fondi devono essere gestiti nel rispetto dei principi di cui al titolo V del Regolamento amministrativo-contabile dell'Università di Macerata.
Art. 19 - Fondi del Dipartimento
Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento amministrativo-contabile dell'Università di Macerata, il Dipartimento non può ricevere fondi se non per il tramite dell'Amministrazione universitaria, con le modalità di cui al predetto regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, ad eccezione degli interessi attivi maturati sull'apposito c/c bancario intestato al Dipartimento ed attivato sulla stessa azienda o Istituto di credito dell'Università.
L'Università trasferisce tempestivamente i fondi di spettanza del Dipartimento mediante ordinativo diretto a favore del Dipartimento stesso dandone a questo contestuale comunicazione.
Il Dipartimento provvede alla corrispondente riscossione mediante reversale di incasso.
Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, sono firmate dal Direttore e dal Segretario amministrativo del Dipartimento o da coloro che legittimamente li sostituiscono.
Le reversali di incasso contengono le seguenti indicazioni:
A) esercizio finanziario;
B) capitolo di bilancio;
C) cognome, nome e denominazione del debitore;
D) causale della riscossione;
E) importo in cifre ed in lettere;
F) data di emissione.
Il pagamento delle spese e relativa documentazione avvengono con le modalità di cui agli artt. 86 e 87, titolo V, del Regolamento amministrativo-contabile dell'Università di Macerata.
Art. 20 - Elettorato nei giudizi di idoneità ad associato
In sede di prima costituzione e fino all'espletamento di tutte le tornate dei giudizi di idoneità ad associato, l'elettorato attivo (oltre che passivo nel caso dell'elezione della Giunta) previsto per i professori associati è esteso ai professori incaricati da almeno un triennio e agli assistenti del ruolo ad esaurimento, quello previsto per i ricercatori agli aventi titolo all'inquadramento nel rispettivo ruolo.
L'elettorato in parola si riferisce ai membri del Dipartimento e riguarda l'elezione del Direttore e della Giunta dello stesso.
Art. 21 - Votazioni per le designazioni elettive
Le designazioni elettive previste dal presente Regolamento avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto, salvo quanto previsto dall'art. 22 per quello che concerne la rappresentanza degli studenti iscritti al Dipartimento.
Art. 22 - Elezioni degli studenti
L'adunanza per l'elezione della rappresentanza degli studenti iscritti al Dipartimento, di cui al quarto comma del precedente art. 10, viene indetta dal Direttore entro il mese di novembre di ciascun anno accademico, mediante avviso scritto affisso all'albo del Dipartimento.
L'elezione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti: se alla votazione hanno partecipato meno della metà degli aventi diritto, risulteranno eletti solo due rappresentanti.
In prima applicazione, e fino al 31 ottobre 1993, fanno parte del Consiglio di Dipartimento, in luogo della rappresentanza di cui al presente articolo e con le stesse limitazioni di partecipazione, i rappresentanti degli studenti presso il Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza.
Art. 23 - Collaborazioni dei membri con altri Dipartimenti, Istituti, Scuole di specializzazione
Ciascun professore o ricercatore del Dipartimento potrà liberamente collaborare alla ricerca scientifica svolta nell'ambito di altri Dipartimenti o Istituti. Ciascun docente potrà svolgere attività didattica o direzionale in Scuole di specializzazione o perfezionamento o a fini speciali che abbiano sede anche nei Dipartimenti diversi da quello di appartenenza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.P.R. 162 del 10 marzo 1982.
Art. 24 - Modifiche al Regolamento
Le modifiche al presente Regolamento possono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento solo a maggioranza qualificata. Le modifiche così deliberate dal Consiglio di Dipartimento sono emanate dal Rettore, sentiti la Commissione di Ateneo ed il Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 85, ultimo comma, del D.P.R. 382/80.
Art. 25 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al D.P.R. 382/80 ed al Regolamento amministrativo-contabile dell'Università di Macerata, in quanto applicabili.
 

 

 

 

 

 

 

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