Consiglio di Amministrazione - E.R.S.U.
![]() | Rappresentanti degli Studenti nel biennio accademico a.a. 2009 - 2011 |
| Daniele Cipolletta - Obiettivo studenti |
Competenze
del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U.
(Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 38)
Articolo 11
1. Al Consiglio di amministrazione compete la gestione dell'Ente ed in particolare:
a) deliberare lo statuto dell'Ente e le sue modifiche;
b) eleggere il vice presidente tra i propri componenti;
c) adottare i regolamenti di cui all'articolo 20, gli altri regolamenti e le relative modifiche;
d) adottare i documenti contabili di cui all’articolo 2 della l.r. 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale);
e) deliberare la relazione annuale sull'utilizzo del finanziamento regionale;
f) determinare i programmi pluriennali ed annuali di attività;
g) deliberare i bandi di concorso relativi all'assegnazione dei servizi e dei benefici;
h) determinare le tariffe dei servizi;
i) deliberare in materia di liti attivi e passive, rinunce e transazioni;
l) autorizzare le convenzioni e i contratti con le aziende, istituti di credito, enti, società cooperative e privati;
m) proporre alla Giunta regionale la nomina del direttore dell'Ente;
n) deliberare sull'acquisto e alienazione di beni immobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
o) ratificare gli atti adottati dal Presidente in via d'urgenza;
p) adottare i provvedimenti inerenti l'organizzazione amministrativa e del personale dell'ente.
Nota relativa all'Articolo 11:






