Regolamentazione delle procedure per l’attivazione degli accordi internazionali
La procedura era inizialmente caratterizzata da un approccio “caso per caso” e da duplicazioni burocratiche assolutamente non efficienti.
E' stata pertanto proposta ed approvata la seguente procedura di standardizzazione e semplificazione dell’iter amministrativo per l’attivazione di accordi di cooperazione internazionale, soprattutto extra-europei.
Non c’è bisogno di sottolineare l’importanza decisiva che tali tipi di relazioni internazionali hanno per lo sviluppo del nostro Ateneo e, dunque, l’esigenza che esse vengano al massimo semplificate e sottratte ad una serie di “riesami” e di “rivalutazioni” causa soltanto, nella migliore delle ipotesi, di spreco di tempo.
L’esistenza, nel contempo, di accordi già stipulati nel passato sulla base di condizioni assolutamente discutibili e poco chiare, suggerisce di rivedere le bozze di accordo standard, tendendo il più possibile ad utilizzarne un modello unico.
Infine, la necessità di regolamentare la procedura in questione ha assunto un carattere di urgenza non solo per il crescente (e positivo) interessamento da parte dei docenti, ma anche a seguito dei giusti rilievi mossi nell'ambito della presentazione delle pratiche per gli organi dell'Università: è necessario infatti che il nostro ufficio rispetti l’iter cronologico che prevedeva il passaggio di una proposta di accordo internazionale al Consiglio di Facoltà, alla Commissione Etica, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per le opportune deliberazioni di competenza.
PRESENTAZIONE DI ACCORDI BILATERALI O MULTILATERALI
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Nel caso sia stato approvato l’Accordo Quadro di Ateneo, le singole sezioni o azioni di cui esso è composto (che possono prevedere il coinvolgimento di singole Facoltà, dipartimenti o istituti, docenti o cattedre, corsi di laurea, centri di studio, studenti, dottorandi, ricercatori, etc.) vengono attivate attraverso singoli protocolli d’intesa tra i soggetti interessati e che, se non richiedono variazione della CB, del PADS o del PF, non debbono ripercorrere l’iter sopradescritto, ma richiedono soltanto il visto del Delegato di Facoltà, del Delegato di Ateneo e la firma del Rettore.
Allo scadere dell’Accordo, ovvero comunque al termine del triennio, ovvero ogniqualvolta occorra modificarne gli aspetti sostanziali (CB, PADS o PF), la procedura di cui sopra dovrà essere nuovamente seguita.
Tale procedura riguarda solo gli accordi bilaterali (o multilaterali) di Ateneo, e non gli accordi bilaterali Erasmus, i quali hanno un proprio format precostituito e possono essere sottoscritti direttamente dal Rettore.





