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di Francesco Barbabella
Nel calderone del lavoro autonomo ricadono diverse tipologie di contratto molto differenti tra loro: tralasciamo, in questa sede, tutte le forme lavorative che prevedono l’apertura di una attività, di un’impresa o di un esercizio commerciale (in pratica, tutti i lavori che richiedono l’iscrizione alla cassa Inps per i lavoratori autonomi). Ci concentreremo invece sulle tipologie di lavoratori autonomi le cui prestazioni sono strettamente individuali, a molti dei quali è richiesta l’iscrizione alla gestione separata dell’Inps (o, nel caso dei professionisti iscritti ad albo, all’istituto di previdenza sociale del proprio ordine), in maniera diversa rispetto ai lavoratori subordinati (iscritti alla cassa Inps per lavoratori dipendenti).
In linea di principio, il lavoro autonomo si distingue da quello subordinato perché non ha un obbligo di mezzi (il dover lavorare per un certo numero di ore presso la sede di un’impresa, subordinato ai propri superiori), ma di risultato: ciò significa che il lavoratore autonomo deve garantire, entro i limiti stabiliti dal contratto (qualitativi, temporali, etc.), il raggiungimento di un obiettivo. Come raggiungerlo, è a completa discrezione del lavoratore: questi non può essere costretto a lavorare in una determinata sede, né a garantire un monte orario di presenza, né tantomeno a svolgere mansioni diverse da quelle concordate. L’autonomia lavorativa risiede proprio in questo.
Il lavoro autonomo per eccellenza è la prestazione d’opera, in cui la persona si impegna a realizzare un’opera o un servizio attraverso il proprio lavoro, senza alcuna subordinazione verso l’azienda committente. Si tratta, di fatto, di tutte quelle prestazioni che vengono fornite in regime di partita Iva individuale: dietro il compenso della lavoro svolto, il prestatore d’opera rilascia una fattura inclusiva di Iva e ritenuta d’acconto Irpef. Questa tipologia di lavoro viene utilizzata dai liberi professionisti, iscritti o meno ad albi professionali (quali avvocati, ingegneri, giornalisti, etc.), e costituisce la forma contrattuale più adatta per le cd. consulenze professionali in ambito pubblico e privato.
Sorella minore della prestazione d’opera è invece la prestazione occasionale: in questa forma contrattuale si mantiene l’autonomia dell’attività lavorativa (così come nella prestazione d’opera), ma al contempo si introduce il carattere occasionale della prestazione. Ciò significa che l’entità del lavoro richiesto è modesta e non prevede una collaborazione duratura tra le parti. La legge stabilisce dei limiti chiari: per prestazione occasionale si devono intendere attività che non superino i 30 giorni lavorativi nel corso dell’anno solare e che non determinino un reddito annuo lordo superiore a 5.000 euro.
L’entità del lavoro è ancora più modesta nel caso della prestazione occasionale di tipo accessorio. Si tratta di attività saltuarie rese in determinati ambiti come: lavori domestici, giardinaggio, insegnamento privato, manifestazioni sportive o culturali, attività agricole, e altri ancora. Le prestazioni vengono pagate dal committente (imprese, enti pubblici, ma anche famiglie) attraverso il sistema dei “buoni lavoro” (voucher): il committente acquista i buoni dall’Inps (del valore di 10 euro l’uno) e li cede al lavoratore, il quale potrà riscuotere i soldi presso un qualsiasi ufficio postale. In questo caso, il limite per il reddito annuo lordo da ciascun committente è fissato in 5.000 euro (ciò significa che un lavoratore può riscuotere 5.000 euro di prestazioni occasionali accessorie da un committente e altri 5.000 euro da un altro nello stesso anno solare).
Mentre le forme viste sopra di prestazioni lavorative mantengono una forte autonomia nei confronti del committente, esistono forme più vincolate e che si posizionano tra il lavoro autonomo e quello subordinato. Si tratta del lavoro parasubordinato, una etichetta nata per identificare alcune tipologie contrattuali atipiche, ma che non trova riscontro nella normativa.
Il contratto a progetto è inquadrabile in una situazione di lavoro parasubordinato. Se, da un lato, viene conservata l’autonomia gestionale del lavoro (il “come” raggiungere l’obiettivo) e i vincoli temporali (entro “quando” raggiungerlo), dall’altro il progetto può richiedere una presenza del lavoratore in sede presso l’impresa, trasformandolo di fatto in un dipendente aggiunto. Questo contratto si applica su prestazioni che hanno come oggetto il raggiungimento di un obiettivo riconducibile ad uno specifico progetto o a parte di esso. Seppure formalmente autonomo, al lavoratore è richiesto un maggiore coordinamento con il committente, dal momento che, con tutta probabilità, dovrà interfacciarsi con il personale e usare attrezzature dell’azienda.
Altra tipologia di lavoro parasubordinato è il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), il quale è stato sostituito quasi in toto dal contratto a progetto (la collaborazione coordinata e continuativa sopravvive in rari casi solo nel settore pubblico). In maniera simile al contratto a progetto, la collaborazione coordinata e continuativa non prevede un rapporto di lavoro stabile e di natura dipendente, ma una attività lavorativa autonoma i cui contenuti sono concordati con il committente.
(3/fine)
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