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di Francesco Barbabella
Nel lavoro subordinato ricadono tutti i rapporti che vedono il lavoratore come dipendente di un datore di lavoro e soggetto al suo potere gestionale e disciplinare: di questo tipo sono ad esempio i contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato e part-time, i quali danno la massima garanzia in termini di diritti del lavoratore. Queste tre tipologie contrattuali sono identiche, varia solo la dimensione temporale dell’impiego: a tempo determinato significa che la collaborazione finirà in una data stabilita, mentre col part-time si intendono tutte le forme con un monte ore settimanale inferiore agli standard di categoria (es. 20 ore invece di 40).
Altra forma molto diffusa è l’apprendistato professionalizzante, che mira a formare i giovani ad uno specifico mestiere: si tratta di un contratto a causa mista (che unisce formazione e lavoro) e che non può durare per legge più di sei anni. Una soluzione, questa, molto conveniente per le imprese (possono beneficiare di sgravi fiscali), le quali sono però costrette ad assumere a tempo indeterminato il lavoratore al termine dell’apprendistato (a meno di formale disdetta motivata). Attraverso un piano formativo individuale e l’assistenza del tutor aziendale, il lavoratore dovrà impegnarsi sia nell’espletamento delle pratiche lavorative, sia nell’attività formativa prevista per la specifica qualifica professionale.
Un’altra forma di lavoro subordinato è quella del contratto di inserimento (di durata tra i 9 e i 18 mesi), che mira ad adattare le competenze professionali del singolo ad uno specifico contesto lavorativo attraverso un piano di inserimento. Questo tipo di contratto è stato introdotto per favorire l’ingresso nelle imprese di alcune categorie svantaggiate: disoccupati di lunga durata, giovani tra 18 e 29 anni, persone disoccupate con più di 50 anni, donne che risiedono in determinate aree geografiche, portatori di handicap.
Nel settore privato, i contratti di apprendistato e di inserimento hanno sostituito il vecchio contratto di formazione e lavoro (Cfl), il quale può essere stipulato ora solo con gli enti pubblici. Anche in questo caso si tratta di un contratto a causa mista (formazione e lavoro), diretta a giovani tra i 16 e i 32 anni e che beneficia di sgravi fiscali. Sono possibili due tipi di contratto in base al livello di professionalità previsto nel progetto formativo (uno di 12 mesi, l’altro di 24): la pubblica amministrazione, in entrambi i casi, deve garantire una formazione in aula (diversa dall’affiancamento) e può trasformare al termine il Cfl in contratto a tempo indeterminato.
Sempre nel lavoro subordinato ricadono altre forme, comunemente associate all’etichetta del “lavoro precario” a causa della posizione debole del lavoratore (il quale opera per poco tempo in un’azienda che deve solo “tappare” dei buchi nel suo ciclo di produzione). Tra gli altri, vi ricadono: il contratto di somministrazione, attraverso il quale un’impresa si rivolge ad una Agenzia per il lavoro (ex Agenzia di lavoro interinale) per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente; il contratto di lavoro intermittente a chiamata (detto anche job on call), con il quale il lavoratore si impegna a prestare una manodopera all’impresa qualora questa ne avesse bisogno (forma usata soprattutto per aziende che hanno picchi di produzione inaspettati e che necessitano di reperire in breve tempo manodopera); il contratto di lavoro ripartito (detto anche job sharing), in cui si vincolano due lavoratori a un’unica prestazione, senza ripartizioni rigide dell’attività (i lavoratori possono gestirsi autonomamente, in base alle proprie esigenze, l’orario e la quantità di lavoro, fatto salvo il rispetto dei termini della prestazione generale).
(2/continua)
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