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di Marco Luzzi
Secondo Philippe Ridet, giornalista di Le Monde, i telespettatori italiani assistono ad una lite violenta ogni otto minuti: prima di tutto a causa dei reality show, poi per la politica.
Nessuno stupore, quindi, se al pronunciamento di illegittimità del cosiddetto lodo Alfano, la legge destinata a congelare i processi per le quattro più alte cariche dello Stato, la Corte costituzionale sia stata fatta oggetto di roventi polemiche mediatiche: si è dibattuto se la sentenza in questione contraddica o meno quella del 2004, in cui l’alto organo di garanzia aveva elencato le motivazioni di incostituzionalità dell’allora lodo Schifani, già lodo Maccanico, senza nulla eccepire sull'uso di una legge ordinaria anziché costituzionale per regolare la materia, diversamente da quanto fatto oggi. Non sono stati solo costituzionalisti quali Piero Alberto Capotosti o Augusto Barbera ad esprimere dubbi in proposito, ma anche il Quirinale ha sentito la necessità di diramare una nota nella quale si precisava che “al momento della promulgazione” della legge, il 23 luglio 2008, il Colle aveva “rilevato che esisteva una sentenza scritta dalla Suprema corte nel 2004, la sola cui allora si poteva fare riferimento, nella quale non era stata sancita la necessità che la norma si dovesse adottare con legge costituzionale”.
La gazzarra che è seguita a quei primi momenti è ancora ben impressa nei ricordi di tutti, per cui non sentiamo la necessità di ritornarvi, ma il dubbio rimane: dove iscrivere il comportamento della Corte, nel segno della continuità o in quello della contraddizione?
Già Marco Travaglio, dalle pagine de Il Fatto quotidiano, ha richiamato l’attenzione sui considerato in fatto e in diritto del 2004, in cui si legge “né va omesso di considerare che il principio di eguaglianza rientra tra i principi fondanti della Carta costituzionale, derogabile solo dalla stessa Costituzione o con modifiche costituzionali adottate ai sensi dell'art. 138 Cost., come risulta confermato dal fatto che tutte le prerogative riguardanti cariche o funzioni costituzionali sono regolate da fonti di tale rango”. Ma una sentenza è un testo complicato: i non addetti ai lavori possono confondersi facilmente e cedere alla tentazione di sposare “per autorità” l’interpretazione di questa o quell’autorevole penna.
Abbiamo chiesto qualche delucidazione, in via del tutto informale, a Benedetta Barbisan, ricercatrice del nostro Dipartimento di diritto pubblico. Occorre innanzitutto capire - ci è stato spiegato - che la Corte costituzionale, nei giudizi in via incidentale, è tenuta a verificare la corrispondenza della legge impugnata solo rispetto ai parametri che il giudice rimettente invoca, e tra quelli richiamati dal Tribunale di Milano cinque anni fa non si fa esplicito accenno all’art. 138. La Corte, comunque, segnala molto chiaramente nelle sue argomentazioni che una legge ordinaria che attribuisce prerogative alle alte cariche dello Stato, come ad esempio la sospensione dei processi, non citate dalle disposizioni costituzionali, modifica illegittimamente proprio quelle disposizioni, “in violazione anche dell’art. 138”, di cui esiste “implicito ma chiaro riferimento” nell’ordinanza milanese.