Rimborsi
Hanno diritto alla restituzione di tasse e contributi versati, ad eccezione del contributo spese onnicomprensivo di € 75, gli studenti che:
- dopo aver versato la prima rata per l'immatricolazione ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, non perfezionano l'immatricolazione con la consegna dei documenti in Segreteria, purché la domanda di rimborso venga presentata entro 90 giorni dal versamento;
- dopo essersi immatricolati ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, rinunciano agli studi entro 30 giorni dal perfezionamento dell'immatricolazione, purché entro lo stesso termine venga presentata domanda di rimborso;
- dopo essersi immatricolati a corsi a numero chiuso/programmato, rinunciano agli studi entro 30 giorni dal perfezionamento dell'immatricolazione (in caso di richiesta di abbreviazione carriera, la data di perfezionamento dell'immatricolazione è quella della delibera dell'organo didattico), purché entro lo stesso termine venga presentata domanda di rimborso e il posto lasciato libero sia stato ricoperto da altro studente;
- dopo aver rinnovato l'iscrizione per l'anno accademico 2011/2012, presentano domanda di trasferimento entro il 30 settembre 2011, purché il rimborso venga richiesto entro 30 giorni dalla domanda di trasferimento;
- dopo aver rinnovato l'iscrizione nell'anno accademico 2011/2012, si laureano entro l'ultima sessione dell'anno accademico precedente, purché la domanda di rimborso venga presentata entro 30 giorni dalla data di laurea.
Non sono mai rimborsabili altre tipologie di tasse e contributi versati. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, non sono rimborsabili:
- il contributo di partecipazione alla selezione per l’ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato, salvo diverse disposizioni previste dal relativo bando;
- il contributo per l'iscrizione ai corsi singoli;
- il contributo versato per trasferimenti in uscita;
- tasse e contributi versati in caso di rinuncia agli studi dopo l'avvenuto rinnovo dell'iscrizione;
- i contributi di iscrizione a corsi master e di perfezionamento, di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, Scuole di specializzazione ed Esami di Stato, salvo diverse disposizioni previste dal rispettivo bando;
- i contributi per la didattica on line, qualora la struttura competente per i servizi on-line attesti che lo studente abbia avuto accesso al sistema.
Nel caso di pagamenti effettuati per mero errore o comunque non espressamente richiesti dall'Università (ad es., pagamento del doppio MAV, pagamento di importo superiore al dovuto, ecc.), trattandosi di indebito oggettivo, il rimborso è effettuato su semplice richiesta dell'interessato, purché questa venga presentata entro un anno dal versamento. La somma potrà essere utilizzata anche come acconto per i successivi versamenti.
Per ottenere il rimborso lo studente deve presentare apposita istanza su modulo scaricabile alla pagina "Modulistica" o in distribuzione presso gli sportelli delle Segreterie Studenti. Il modulo va compilato e consegnato agli sportelli dall'interessato o da un suo delegato munito di delega e di fotocopia del documento di identità dello studente richiedente oppure inviato per posta all'indirizzo delle Segreterie Studenti, insieme alla fotocopia del documento di riconoscimento dello studente interessato. Al modulo devono essere allegate le ricevute di versamento degli importi di cui si chiede il rimborso. Condizione imprescindibile affinché si proceda al rimborso di tasse e contributi è che lo studente non abbia già goduto di alcun beneficio collegato agli importi pagati (es. rimborsi da altri enti, detrazioni fiscali, ecc.). Pertanto, nel modulo prestampato lo studente deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver goduto di alcun beneficio incorrendo, nel caso di dichiarazione mendace, nella violazione di norme penali.
Si precisa che, se versato, il bollo non può mai essere rimborsato, così come le spese e le commissioni bancarie eventualmente sostenute per effettuare i pagamenti, che sono sempre a carico del versante.
L'Università non può rilasciare fattura per la frequenza dei suoi corsi di studio, in quanto, rientrando tali corsi nell'attività istituzionale dell'Ateneo e non in quella commerciale, le tasse di iscrizione restano al di fuori del campo di applicazione I.V.A.
Non saranno rimborsati importi inferiori a € 10. Non sono rimborsabili, di norma, tasse e contributi relativi ad anni accademici chiusi.





