
Studenti stranieri
I cittadini comunitari non italiani ovunque residenti e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo”, presentano o spediscono la domanda di iscrizione direttamente all’Università allegando la documentazione prescritta dal bando del corso scelto, debitamente corredata del titolo di studio posseduto, tradotto ufficialmente in lingua italiana, munito di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza Italiana competente per territorio nel Paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il suddetto titolo.
La traduzione è fatta eseguire a cura degli interessati che possono rivolgersi a traduttori locali e deve comunque essere confermata dalla Rappresentanza Italiana competente per territorio, alla quale i candidati possono chiedere informazioni. Se in Italia, possono rivolgersi al Tribunale di zona o a traduttori ufficiali.
I cittadini non comunitari residenti all’estero presentano la domanda di iscrizione, unitamente al titolo di studio posseduto, alla Rappresentanza Diplomatica Italiana del paese di origine o di ultima residenza che ne effettua la trasmissione all’Università.
L’ammissione è subordinata alla valutazione dell’idoneità del titolo posseduto da parte dei competenti Organi Accademici, ai soli fini dell’iscrizione, ed al superamento di una selezione, se prevista dal bando del corso scelto.
La normativa di riferimento è reperibile nel sito:
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
Tel. 0733 258 2843/2882/2895 - Fax 0733 258 2677